Modifica ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1988, n. 34. Determinazione del costo economico standardizzato dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale.(GU n.25 del 26-6-1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 4 della L.R. 5 giungo 1988 n. 34 e' modificato dal seguente: "Il corso degli addetti al movimento e' determinato dalla tabella allegata". Il 2 comma dell'art. 5 della L.R. 5 settembre 1988, n. 34 e' modificato dal seguente: "Il parametro personale ausiliario/addetti movimento e' pari allo 0,04 per tutte le classi di percorrenza". Il terzo comma dell'art. 5 della L.R. 5 settembre 1988, n. 34 e' modificato dal seguente: "Il costo del direttore di esercizio o responsabile di esercizio viene riconosciuto in costanza di rapporto di lavoro e con riferimento ai contratti di categoria". Il trattamento economico del responsabile di esercizio non puo' superare quello del 1 livello del contratto autoferrotranvieri". La tabella di cui all'art. 5 della L.R. 5 settembre 1988, n. 34 e' costituita dalla seguente: Addetti ammi.vi Classi di percorrenza Addetti movimento --- --- 2.000.000-3.000.000 0.11 3.000.001-5.000.000 0.10 oltre 5.000.000 0.09 I commi terzo e quarto dell'art. 7 della L.R. 5 settembre 1988 n. 34 sono modificati dai seguenti: "Il costo base viene determinato in funzione del tipo di autobus impiegato, delle condizioni ambientali in cui si svolge il servizio e della produttivita' espressa in autobus/km". "Il costo base per il 1990 viene determinato in L./km 338,39 riferimento ad una percorrenza annua di 60.000 km". La tabella di cui all'art. 10 della L.R. 5 settembre 1988, n. 34 e' sostituita dalla seguente: Spese generali Classi di percorrenza Spese totali --- --- 2.000.000-3.000.000 6% 3.000.001-5.000.000 8% oltre 5.000.000 10% La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, 25 marzo 1992 BOCCIA -------------------------------------------------------- (Omissis).