REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1992, n. 8 

  Modifica ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1988,  n.
34.  Determinazione  del  costo  economico standardizzato dei servizi
pubblici di trasporto di interesse regionale e locale.
(GU n.25 del 26-6-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                   SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO
                        DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   L'art.  4  della  L.R.  5  giungo  1988  n.  34  e' modificato dal
seguente:
   "Il corso degli addetti al movimento e' determinato dalla  tabella
allegata".
   Il  2›  comma  dell'art.  5  della L.R. 5 settembre 1988, n. 34 e'
modificato dal seguente:
   "Il parametro personale ausiliario/addetti movimento e' pari  allo
0,04 per tutte le classi di percorrenza".
   Il  terzo  comma dell'art. 5 della L.R. 5 settembre 1988, n. 34 e'
modificato dal seguente:
   "Il costo del direttore di esercizio o responsabile  di  esercizio
viene   riconosciuto   in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  e  con
riferimento ai contratti di categoria".
   Il trattamento economico del responsabile di  esercizio  non  puo'
superare quello del 1› livello del contratto autoferrotranvieri".
   La tabella di cui all'art. 5 della L.R. 5 settembre 1988, n. 34 e'
costituita dalla seguente:
 
                                                 Addetti ammi.vi
Classi di percorrenza                           Addetti movimento
       ---                                             ---
2.000.000-3.000.000                                    0.11
3.000.001-5.000.000                                    0.10
oltre 5.000.000                                        0.09
 
   I  commi terzo e quarto dell'art. 7 della L.R. 5 settembre 1988 n.
34 sono modificati dai seguenti:
   "Il costo base viene determinato in funzione del tipo  di  autobus
impiegato, delle condizioni ambientali in cui si svolge il servizio e
della produttivita' espressa in autobus/km".
   "Il  costo  base  per  il  1990  viene determinato in L./km 338,39
riferimento ad una percorrenza annua di 60.000 km".
   La tabella di cui all'art. 10 della L.R. 5 settembre 1988,  n.  34
e' sostituita dalla seguente:
 
                                               Spese generali
Classi di percorrenza                           Spese totali
        ---                                         ---
2.000.000-3.000.000                                  6%
3.000.001-5.000.000                                  8%
oltre 5.000.000                                     10%
 
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla
e farla osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, 25 marzo 1992
 
                               BOCCIA
 
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   (Omissis).