REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1992, n. 15 

  Modifica all'art. 1, punto B  della  legge  regionale  25  novembre
1986, n. 24. Disciplina del credito alle imprese artigiane.
(GU n.25 del 26-6-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   L'art. 1, punto B, della L.R. n. 24 del 25 novembre 1986 e'  cosi'
modificato:
   La  Regione  concede  contributi  alle  Cooperative  Artigiane  di
Garanzia:
     A) Omissis
     B) In Conto Interessi
    - per operazioni  bancarie  di  credito  effettuate  ai  soci  ed
assistite dalla Garanzia delle Cooperative, per un importo massimo di
L.  24.000.000, per aziende individuali e L. 30.000.000 per Societa',
Cooperative e Consorzi.
   Il limite dello stanziamento resta quello  previsto  nel  bilancio
regionale che per il 1992 e' di lire 6 miliardi sul capitolo 6369.
   La presente legge regionale e' pubblicata sul Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, 7 settembre 1992
 
                               BOCCIA