Rideterminazione termini di scadenza e misure contributive in materia previdenziale.(GU n.38 del 25-9-1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Rideterminazione termini di scadenza e misure contributive 1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25 luglio 1992, n.7 e' cosi' sostituito "2. La domanda relativa ai versamenti dei contributi trimestrali di cui al comma 1 deve essere presentata non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento". 2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 tra le parole "pari a quella prevista" e le parole "per il pagamento" sono inserite le parole "nell'ultimo trimestre dell'anno solare precedente". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e' aggiunto il seguente comma: "2 bis. In fase di prima applicazione il versamento del contributo a valere per l'anno 1993 deve essere effettuato entro il termine del 30 giugno 1993". 4. Al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle parole "trenta giorni". 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 7 maggio 1993 ANDREOLLI Visto: Il commissario del Governo per la provincia: SOTTILE.