REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1993, n. 14 

  Ente Toscano  di  Sviluppo  Agricolo  e  Forestale  (E.T.S.A.F.)  -
Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno 1993.
(GU n.37 del 18-9-1993)

     (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana
                      n. 17 del 24 marzo 1993)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   L'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale  (E.T.S.A.F.),  ai
sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, art. 100, in quanto
applicabile  all'E.T.S.A.F.,  a  seguito della richiesta avanzata con
delibera  n.  296   del   21   dicembre   1992   dal   consiglio   di
amministrazione,  e' autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque
non oltre il 28 febbraio 1993, il  bilancio  per  l'anno  finanziario
1993  gia' approvato dal Consiglio di amministrazione dell'E.T.S.A.F.
con delibera n. 237 del 10  novembre  1992  e  depositato  presso  il
consiglio  regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita
legge regionale secondo gli stati di previsione e  con  le  modalita'
previste dalla deliberara di approvazione.
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino ufficiale della
regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla  e
di farla osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 15 marzo 1992
 
                                CHITI
 
   La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 9
febbraio 1993 ed e' stata vistata dal  commissario  del  Governo  l'8
marzo 1993.