REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 38 

  Modificazioni  della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, recante
istituzione della consulta regionale per la condizione femminile gia'
modificata con legge regionale 19 aprile 1985, n. 15.
(GU n.41 del 16-10-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 giugno 1983, n.
65, recante istituzione della consulta regionale  per  la  condizione
femminile, sono sostituiti dai seguenti:
    "Entro  sessanta  giorni  dall'inizio  di  ogni  legislatura,  le
componenti della Consulta, sia effettive che  supplenti,  sono  nomi-
nate,  previa  designazione  delle  singole  associazioni,  gruppi  o
movimenti di cui all'art. 3, con decreto del presidente del Consiglio
regionale. La conulta  e'  insediata  dal  presidente  del  Consiglio
regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.
   La  Conusulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura
e comunque fino all'insediamento della nuova Consulta".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 26 maggio 1993
 
                               LANIVI