Modificazioni della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, recante istituzione della consulta regionale per la condizione femminile gia' modificata con legge regionale 19 aprile 1985, n. 15.(GU n.41 del 16-10-1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, recante istituzione della consulta regionale per la condizione femminile, sono sostituiti dai seguenti: "Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono nomi- nate, previa designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 3, con decreto del presidente del Consiglio regionale. La conulta e' insediata dal presidente del Consiglio regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti. La Conusulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura e comunque fino all'insediamento della nuova Consulta". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 26 maggio 1993 LANIVI