REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 maggio 1993, n. 1 

  Modifica  del  regolamento regionale 29 gennaio 1973, recante norme
per l'applicazione della legge 3 agosto 1949,  n.  623  e  successive
modificazioni,  concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta
di determinati contigenti  annui  di  generi  e  merci  in  esenzione
fiscale.
(GU n.42 del 23-10-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
le seguenti norme regolamentari:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  comma  1  dell'art. 3 del regolamento regionale 29 gennaio
1973 recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto  1949,  n.
623  e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo
in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi  e  merci
in esenzione fiscale, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 3 dell'8
febbraio 1973, e' cosi' sostituito:
   "Le  spese  per  l'amministrazione  e  la  gestione dei contigenti
gravano  sulle  esenzioni  fiscali  della   benzina,   del   gasolio,
dell'alcol  e dell'olio combustibile fluido nelle misure da stabilire
con  deliberazione  della  giunta   regionale,   sentita   la   prima
commissione consiliare permanente".
   2.  Il  comma  3  dell'art. 3 del regolamento regionale 29 gennaio
1973 e' cosi' sostituito:
   "L'onere  sull'esenzione  fiscale  dell'alcol  puro  e   dell'olio
combustibile  fluido  puo'  coprire l'ammontare totale dell'esenzione
stessa".
   Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Aosta, 17 maggio 1993
 
                               LANIVI