Modifica del regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro delle scuole dell'infanzia equiparate, emanato con D.P.G.P. n. 11-64/Leg. del 17 luglio 1992.(GU n.39 del 2-10-1993)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9456 del 13 luglio 1992 con la quale e' stato approvato il nuovo regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole provinciali dell'infanzia equiparate; Visto il proprio precedente decreto del 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, con il quale e' stato emanato il sopracitato regolamento; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2152 del 1 marzo 1993, con la quale e' stato modificato il regolamento in oggetto, prevedendo l'introduzione del seguente nuovo articolo dopo l'articolo 1: "Art. 1-bis Sostituzione personale insegnante 1. In ottemperanza a quanto disposto dell'articolo 99 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dell'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nelle scuole dell'infanzia equiparate con due o piu' sezioni non si da' luogo alla sostituzione degli insegnanti assenti dal servizio per i primi due giorni di assenza. E' fatta comunque salva la possibilita', per gli Enti gestori, di derogare motivamente a tale divieto ove possa risultare compromessa l'organizzazione funzionale didattica della singola scuola"; Visto l'articolo 53 del decrto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Decreta: Di approvare la modificazione del regolamento in oggetto, emanato con decreto del 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, prevedendo l'introduzione del seguente nuovo articolo dopo l'articolo 1: "Art. 1-bis Sostituzione personale insegnante 1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 99 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nelle scuole dell'infanzia equiparate con due o piu' sezioni non si da' luogo alla sostituzione degli insegnanti assenti dal servizio per i primi due giorni di assenza. E' fatta comunque salva la possibilita', per gli Enti gestori, di derogare motivamente a tale divieto ove possa risultare compromessa l'organizzazione funzionale didattica della singola scuola"; Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, 11 marzo 1993 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1993 Registro n. 19, foglio n. 62 - RAELI