REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1993, n. 14 

  Modificazione  della  legge  regionale 6 luglio 1987, n. 38: "Norme
per la tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane e
disciplina   degli   organi   di   rappresentanza   e    di    tutela
dell'artigianato".
(GU n.43 del 30-10-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 8 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38  e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni e' cosi' modificato:
     a)  il  comma  5  e'  soppresso  e  cosi' sostituito: "5. Per la
validita' delle riunioni della Commissione e'  necessaria,  in  prima
convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti;
in  seconda  convocazione  le  sedute  sono valide con la presenza di
almeno un terzo  dei  componenti  la  Commissione.  Le  deliberazioni
devono  essere  adottate  a  maggioranza dei partecipanti al voto. In
caso di parita' di voti prevale il voto del presidente";
     b) dopo il comma 5, viene aggiunto un nuovo  comma  che  recita:
"6.  Nel  caso  si  verifichino  piu' di quattro assenze consecutive,
senza  adeguata  giustificazione,  i  componenti  della   Commissione
provinciale per l'artigianato decadono dalla carica";
     c)  dopo il nuovo comma 6, viene aggiunto il seguente comma: "7.
Coloro che vengono dichiarati decaduti ai sensi del comma 6 non  sono
rieleggibili    limitatamente   al   primo   rinnovo   della   stessa
Commissione".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 10 maggio 1993
 
                               BRIZIO