Modificazione della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38: "Norme per la tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato".(GU n.43 del 30-10-1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 8 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 e succes- sive modificazioni ed integrazioni e' cosi' modificato: a) il comma 5 e' soppresso e cosi' sostituito: "5. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente"; b) dopo il comma 5, viene aggiunto un nuovo comma che recita: "6. Nel caso si verifichino piu' di quattro assenze consecutive, senza adeguata giustificazione, i componenti della Commissione provinciale per l'artigianato decadono dalla carica"; c) dopo il nuovo comma 6, viene aggiunto il seguente comma: "7. Coloro che vengono dichiarati decaduti ai sensi del comma 6 non sono rieleggibili limitatamente al primo rinnovo della stessa Commissione". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 10 maggio 1993 BRIZIO