REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1993, n. 16 

  Inquadramento  nei  ruoli  dell'unita'  sanitaria  locale  RM/3 del
personale medico operante in posizione di comando  presso  l'ospedale
"Sandro Pertini" di Pietralata.
(GU n.39 del 2-10-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il personale medico, paramedico ed ausiliario, appartenente ai
ruoli nominativi regionali, assegnato all'ospedale  "Sandro  Pertini"
dell'Unita'   sanitaria   locale   RM/3,   ai  fini  dell'attivazione
dell'ospedale  medesimo  in  data  antecedente  l'approvazione  della
pianta  organica  del  presidio  in  parola, e' collocato, a domanda,
secondo il ruolo, la posizione funzionale e la  disciplina  ricoperti
nell'amministrazione di provenienza, nei corrispondenti posti vacanti
della  dotazione  organica  dell'ospedale,  cosi'  come approvata dal
Consiglio  regionale  con  deliberazione  17  aprile  1991,  n.  198,
nell'ambito della pianta organica complessiva della U.S.L. RM/3.
   2.  La  domanda  di  cui  al  comma  1  deve essere presentata dal
personale interessato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge.
   3.  I  posti  delle piante organiche delle unita' sanitarie locali
rimasti vacanti a seguito di comandi  autorizzati  saranno  ricoperti
dalle  unita'  sanitarie  locali  stesse  previo  parere della Giunta
regionale in ordine alla coerenza con gli obiettivi di  cui  all'atto
programmatorio,  ai  sensi  dell'articolo  4  della legge 30 dicembre
1991,  n.  412,  con  la  conseguente  rideterminazione  della   rete
ospedaliera.  Della  consistenza numerica complessiva si terra' conto
nelle determinazioni di cui al predetto atto.
   4. I  posti  che  rimarranno  vacanti  presso  l'ospedale  "Sandro
Pertini"  dopo  le  operazioni  di  cui  ai  commi precedenti saranno
coperti secondo le procedure di legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 9 febbraio 1993
 
                               PASETTO
 
   Il visto del Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  1›
febbraio 1993.