REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 maggio 1993, n. 887 

  Ulteriore  modifica  al  regolamento  di  esecuzione  della   legge
provinciale  12 dicembre 1978, n. 60 di cui al decreto del presidente
della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e  successive
modifiche ed integrazioni.
(GU n.50 del 18-12-1993)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge  provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive
modifiche ed integrazioni concernente "Norme  per  l'esercizio  della
pesea nella Provincia di Trento";
   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  alla  legge provinciale 12
dicembre 1978, n. 60, approvato con  D.P.G.P.  3  dicembre  1979,  n.
22-18/Leg. e successive modiliche ed integrazioni;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 marzo 1993,
n.  3523, concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al citato
regolamento;
   Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  del  13  aprile
1993,  n.  4741, concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al
citato regolamento;
 
                              Decreta:
 
   Vengono  apportate  al  regolamento  della  pesca  approvato   con
D.P.G.P.  3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successivamente modificato
con D.P.G.P. 26 maggio 1980, n.  2-27/Leg.  con  D.P.G.P.  25  maggio
1983,  n.  8-90/Leg.  con  D.P.G.P.  8  marzo 1988, n. 3-58/Leg., con
D.P.G.P. 5 febbraio 1990, n. 5-18/Leg. con D.P.G.P. 16  agosto  1990,
n.  14-27/Leg.  e  con  D.P.G.P.  12  febbraio  1991, n. 4-34/Leg. le
seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:
    all'art. 8, comma 2, le parole "prima  di  trasferirsi  in  altre
acque o al termine dell'uscita, deve annotarvi i capi catturati" sono
sostituite  con le parole "e' tenuto ad annotarvi di volta in volta i
capi catturati";
    all'art.  9,  comma  2,  le  parole  "almeno  otto  giorni  prima
dell'effettuazione della stessa, utilizzando all'uopo appositi moduli
predisposti  dallo  stesso  Ufficio"  sono  sostituite  con le parole
"tramite apposito modulo che deve pervenire almeno otto giorni  prima
dell'effettuazione della semina";
    all'art.  10,  comma  4,  dopo  le parole "pesce da semina" vanno
inserite le parole "o di manifeste condizioni precarie dello stesso";
    all'art. 11, comma 2, le parole "Per il Lago di  Garda,  apposite
norme  ne  disciplineranno  l'uso"  sono sostituite con le parole "ad
eccezione del Lago di Garda, dove apposite norme, che dovranno essere
allegate alla licenza, disciplineranno tale attivita'";
    al medesimo art. 11 vanno aggiunti i seguenti commi:
   "Il  pescatore  con  natante  e' obbligato, in seguito a manifesto
richiamo del personale addetto alla sorveglianza,  ad  avvicinarsi  a
riva per gli opportuni controlli.
   E'  vietato  l'uso  dell'ecoscandaglio  durante  l'esercizio della
pesca";
    all'art. 13, comma 4, dopo la parola  "esca"  vanno  aggiunte  le
seguenti  parole  ",nonche' l'uso della bottiglia per la cattura fino
ad un massimo di cinquanta sanguinerole (Proxinus proxinus) da usarsi
come esca";
    al medesimo articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il  seguente
comma  "E'  vietata  la  raccolta di macroinvertebrati da usarsi come
esca nel periodo 1 gennaio-30 aprile di ogni anno";
    all'articolo 13 sono inoltre soppressi i commi 7 e 8 e sostituiti
dal presente comma "Nelle acque  correnti  e  nelle  acque  stagnanti
poste a quota superiore a 1100 m.l.s.m. e' fatto divieto di qualsiasi
forma  di  pasturazione;  nelle  sole  acque  stagnanti poste a quota
inferiore a 1100 m.l.s.m. e nella  fossa  di  Caldaro  e'  consentito
l'impiego esclusivamente di pastura composta di sostanze vegetali per
una quantita' giornaliera non superiore a kg. 0,5 per pescatore";
    all'articolo  13,  comma  9  infine,  la  parola  "sfarinati"  e'
sostituita con le parole "sostanze vegetali";
    all'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:
   "I guardiapesca  dipendenti  dalle  societa'  concessionarie  sono
tenuti a collaborare con il personale di sorveglianza provinciale.
   Gli  acquicoltori  curano  la  preparazione  tecnica  del  proprio
personale di sorveglianza, anche con la collaborazione del competente
ufficio provinciale";
    nell'allegato B, "Reti e attrezzi da  pesca  permessi  nei  laghi
della  provincia  di  Trento  agli  aventi  diritto  di  uso civico",
relativamente alla rete denominata "Antana" e' inserita accanto  alla
misura minima prevista di mm 20, la misura massima di mm 39;
    nel medesimo allegato, ancora in riferimento alla rete denominata
"Antana"  l'epoca di divieto per l'uso della stessa dal 1 marzo al 15
maggio e' ridotta dal 15 aprile al 15 maggio.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e avra' efficacia a partire dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della  Regione.  E'  fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Trento, 5 maggio 1993
 
                             BAZZANELLA
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1993
Registro n. 14, foglio n. 25 - RAELI