Costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.(GU n.1 del 8-1-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Articolo unico 1. La revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 41 deve essere conclusa entro il termine perentorio del 30 aprile 1994. 2. Fino alla revisione, in via straordinaria, le Commissioni provinciali per l'artigianato previste dall'art. 11 della citata legge regionale 28 agosto 1989, n. 41 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale che nomina i componenti di cui alla lettera a) sulla base di designazioni delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative con struttura regionale. 3. A seguito della elezione dei Presidenti delle Commissioni provinciali, costituite con le modalita' di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione della Commissione regionale per l'artigianato. 4. A conclusione della revisione di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto individua la data per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato da tenersi non oltre il 31 dicembre 1994 e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse da effettuare ai sensi delle disposizioni contenute nel capo IV della legge regionale n. 41/1989. 5. Dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato decretando contestualmente la decadenza delle Commissioni costituite con le modalita' straordinarie di cui ai commi 2 e 3. 6. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato gia' costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove Commissioni e cessano comunque la loro attivita' il 30 aprile 1995. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 23 novembre 1992 FERRERO