Modifica dell'art. 13 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 "Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie".(GU n.1 del 8-1-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Articolo unico L'art. 13 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 "Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie" e' sostituito del seguente: Art. 13. Diritti dei degenti che necessitano di particolare assistenza 1. Al fine di assicurare una particolare assistenza ai degenti con ridotta autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni fisiologiche e comunque a quelli di eta' superiore ai settantacinque anni, negli ospedali, cliniche universitarie o case di cura convenzionate con la Regione e' sempre consentito, anche in deroga agli orari ordinari di visita, l'accesso ad un familiare o ad altra persona volontariamente disponibile, anche nel quadro dell'attivita' delle associazioni di volontariato. 2. La direzione sanitaria impartisce le necessarie disposizioni per rendere compatibile quanto previsto dal comma 1 con le esigenze organizzative dei singoli reparti. 3. La direzione sanitaria adotta particolari attenzioni ed accorgimenti nei confronti della persona morente e dei suoi familiari, al fine di garantire umanita' e dignita' alla fase terminale della malattia, al decesso e al dopo decesso". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 23 novembre 1992 FERRERO