Modifica dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.(GU n.5 del 5-2-1994)
TITOLO I
GENERALITA'
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il 2 comma dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, cosi' come modificato dalla legge regionale 11 febbraio 1992, n. 2, viene cosi' come di seguito sostituito: "L'attivita' edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 e' consentita nelle zone "A" e "B" previste dagli strumenti urbanistici. Nelle zone "C", nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) formalmente e regolarmente presentati alla data del 6 giugno 1990, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei Programmi pluriennali di attuazione (P.p.a.) approvati alla stessa data. Detti strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) dovranno, pero', essere sottoposti a preventivo parere del C.U.R. per l'accertamento di non contrasto con le esigenze di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico. Detto parere deve essere reso entro novanta giorni dalla data di richiesta. Sono, comunque, precluse ai suddetti interventi le aree comprese nei territori di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 9 agosto 1993 COPERTINO