REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 19 

  "Modificazione  dell'art.  30 della legge regionale 19 giugno 1993,
n. 9".
(GU n.5 del 5-2-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Il secondo comma dell'art. 30 (vincolo di  destinanzione  delle
quote  del  F.N.S.)  della  legge  regionale  19 giugno 1993, n. 9 e'
sostituito dal seguente:
   "2. La Giunta regionale, in sede di provvedimento di  ripartizione
dei  fondi,  puo'  individuare una sola unita' sanitaria locale nella
Regione ai fini del pagamento della spesa sanitaria  convenzionata  e
farmaceutica".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 31 agosto 1993
 
                              COPERTINO