Modifica della legge regionale 31 marzo 1993, n. 20 Ente Toscano Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.). Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1993.(GU n.10 del 12-3-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le previsioni di cassa della parte Entrate dell'articolo unico della legge regionale 31 marzo 1993, n. 20: Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.). Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993, sono sostituite dalle seguenti: Descrizione Cassa Giacenza di cassa al 1 gennaio 1993 . . . . . . . L. 6.000.000.000 Titolo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.467.316.050 Titolo III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.179.000.000 Titolo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.865.000.000 Titolo VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.010.000.000 -------------- Totale. . L. 23.521.316.050 =============== -------------------------------------------------------- La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 5 agosto 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 29 giugno 1993 e vistata dal Commissario del Governo il 30 luglio 1993.