REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 45 

  Modifica della legge regionale 31 marzo 1993, n.  20  Ente  Toscano
Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.). Approvazione del bilancio
preventivo per l'esercizio finanziario 1993.
(GU n.10 del 12-3-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Le previsioni di cassa della  parte  Entrate  dell'articolo  unico
della  legge regionale 31 marzo 1993, n. 20: Ente Toscano di Sviluppo
Agricolo e  Forestale  (E.T.S.A.F.).  Approvazione  del  bilancio  di
previsione  per  l'esercizio  finanziario 1993, sono sostituite dalle
seguenti:
 
Descrizione Cassa
Giacenza di cassa al 1 gennaio 1993 . . . . . . .    L. 6.000.000.000
Titolo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  7.467.316.050
Titolo III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  1.179.000.000
Titolo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  2.865.000.000
Titolo VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  6.010.000.000
                                                       --------------
                                        Totale. .   L. 23.521.316.050
                                                      ===============
      --------------------------------------------------------
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 5 agosto 1993
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  29
giugno 1993 e vistata dal Commissario del Governo il 30 luglio 1993.