Modifica del regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro o scuole dell'infanzia equiparate, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 11-64/Leg. del 17 luglio 1992.(GU n.10 del 12-3-1994)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9456 del 13 luglio 1992 con la quale e' stato approvato il nuovo regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole provinciali dell'infanzia equiparate; Visto il proprio precedente decreto del 17 luglio 1992 n. 11-64/Leg., registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, con il quale e' stato emanato il sopraccitato regolamento; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10157 del 23 luglio 1993, con la quale e' stato modificato il regolamento in oggetto, prevedendo la sostituzione dell'articolo 25 con il seguente nuovo articolo: "Art. 25. Valutazione dei servizi pregressi 1. Il servizio prestato in rapporti di lavoro a tempo determinato presso le scuole equiparate dell'infanzia, dai dipendenti delle medesime scuole anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, si considera utile ai fini dell'art. 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992 n. 5, sempreche' non sia gia' stato riconosciuto. 2. Il servizio prestato presso le scuole provinciali dell'infanzia o altri enti pubblici dai dipendenti delle scuole equiparate dell'infanzia anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, si considera utile ai fini dell'art. 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992 n. 5 sempreche' non sia gia' stato riconosciuto. 3. I dipendenti interessati dovranno produrre apposita domanda al gestore, corredata dalla documentazione probatoria, entro settanta giorni dalla data di assunzione a tempo indeterminato. In sede di prima applicazione il predetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente norma". Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Decreta: Di approvare la modificazione del regolamento in oggetto, emanato con decreto del 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, prevedendo la sostituzione dell'articolo 25 con il seguente nuovo articolo: "Art. 25. Valutazione dei servizi pregressi 1. Il servizio prestato in rapporti di lavoro a tempo determinato presso le scuole equiparate dell'infanzia, dai dipendenti delle medesime scuole anteriormente all'assuzione a tempo indeterminato, si considera utile ai fini dell'art. 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, sempreche' non sia gia' stato riconosciuto. 2. Il servizio prestato presso le scuole provinciali dell'infanzia o altri enti pubblici dai dipendenti delle scuole equiparate dell'infanzia anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, si considera utile ai fini dell'art. 19 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 sempreche' non sia gia' stato riconosciuto. 3. I dipendenti interessati dovranno produrre apposita domanda al gestore, corredata dalla documentazione probatoria, entro settanta giorni dalla data di assunzione a tempo indeterminato. In sede di prima applicazione il predetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente norma". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, 5 agosto 1993 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1993 Registro n. 36, foglio n. 183