REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 agosto 1993, n. 1493 

  Modifica  del  regolamento  concernente  il  contratto  tipo per la
disciplina del rapporto di lavoro o scuole dell'infanzia  equiparate,
emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Provinciale n.
11-64/Leg. del 17 luglio 1992.
(GU n.10 del 12-3-1994)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 9456 del 13
luglio 1992 con la quale e'  stato  approvato  il  nuovo  regolamento
concernente  il  contratto  tipo  per  la  disciplina del rapporto di
lavoro  del  personale   delle   scuole   provinciali   dell'infanzia
equiparate;
   Visto  il  proprio  precedente  decreto  del  17  luglio  1992  n.
11-64/Leg., registrato alla  Corte  dei  conti  il  31  luglio  1992,
registro  n.  44,  foglio  n.  40,  con  il quale e' stato emanato il
sopraccitato regolamento;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  10157  del  23
luglio  1993,  con  la  quale  e'  stato modificato il regolamento in
oggetto, prevedendo la sostituzione dell'articolo 25 con il  seguente
nuovo articolo:
 
                              "Art. 25.
                  Valutazione dei servizi pregressi
 
   1.  Il servizio prestato in rapporti di lavoro a tempo determinato
presso le  scuole  equiparate  dell'infanzia,  dai  dipendenti  delle
medesime  scuole  anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato,
si considera utile ai fini dell'art. 19 della  legge  provinciale  24
gennaio 1992 n. 5, sempreche' non sia gia' stato riconosciuto.
   2. Il servizio prestato presso le scuole provinciali dell'infanzia
o   altri  enti  pubblici  dai  dipendenti  delle  scuole  equiparate
dell'infanzia anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato,  si
considera  utile  ai  fini  dell'art.  19  della legge provinciale 24
gennaio 1992 n. 5 sempreche' non sia gia' stato riconosciuto.
   3. I dipendenti interessati dovranno produrre apposita domanda  al
gestore,  corredata  dalla  documentazione probatoria, entro settanta
giorni dalla data di assunzione a tempo  indeterminato.  In  sede  di
prima  applicazione il predetto termine decorre dalla data di entrata
in vigore della presente norma".
   Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
 
                              Decreta:
 
   Di approvare la modificazione del regolamento in oggetto,  emanato
con  decreto del 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., registrato alla Corte
dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 44, foglio n. 40, prevedendo
la sostituzione dell'articolo 25 con il seguente nuovo articolo:
 
                              "Art. 25.
                  Valutazione dei servizi pregressi
 
   1. Il servizio prestato in rapporti di lavoro a tempo  determinato
presso  le  scuole  equiparate  dell'infanzia,  dai  dipendenti delle
medesime scuole anteriormente all'assuzione a tempo indeterminato, si
considera utile ai fini  dell'art.  19  della  legge  provinciale  24
gennaio 1992, n. 5, sempreche' non sia gia' stato riconosciuto.
   2. Il servizio prestato presso le scuole provinciali dell'infanzia
o   altri  enti  pubblici  dai  dipendenti  delle  scuole  equiparate
dell'infanzia anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato,  si
considera  utile  ai  fini  dell'art.  19  della legge provinciale 24
gennaio 1992, n. 5 sempreche' non sia gia' stato riconosciuto.
   3.  I dipendenti interessati dovranno produrre apposita domanda al
gestore, corredata dalla documentazione  probatoria,  entro  settanta
giorni  dalla  data  di  assunzione a tempo indeterminato. In sede di
prima applicazione il predetto termine decorre dalla data di  entrata
in vigore della presente norma".
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e   farlo
osservare.
    Trento, 5 agosto 1993
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1993
Registro n. 36, foglio n. 183