REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1992, n. 20 

  Modifica  dell'art.  21  della  legge regionale 1 dicembre 1989, n.
52, relativa a "Disciplina del demanio lacuale  e  della  navigazione
sul lago di Garda.
(GU n.8 del 26-2-1994)

TITOLO I
NORME GENERALI

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
             Modifica dell'art. 21 della legge regionale
                       1› dicembre 1989, n. 52
 
   1.  L'art.  21  della  legge regionale 1› dicembre 1989, n. 52, e'
cosi' sostituito:
Art. 21 - Immersioni
   1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza  dei
seguenti obblighi:
     a) segnalazioni della propria presenza mediante boa con bandiere
rossa con striscia diagonale bianca;
     b) utilizzo di apposita unita' di appoggio.
   2.  Nei  casi  di  immersione con partenza da riva, e' sufficiente
l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
   3. E' vietato praticare immersioni:
     a) sulla rotta delle unita' di servizio pubblico di linea;
     b) nei porti e in prossimita' dei loro accessi;
     c) nelle zone riservate alla balneazione;
     d) nelle zone mantenute a canneto;
     e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
   4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio  di
attivita' professionali debitamente autorizzate."
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 3 luglio 1992.
 
                              CREMONESE