Modifica dell'art. 21 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52, relativa a "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.(GU n.8 del 26-2-1994)
TITOLO I
NORME GENERALI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Modifica dell'art. 21 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 1. L'art. 21 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52, e' cosi' sostituito: Art. 21 - Immersioni 1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi: a) segnalazioni della propria presenza mediante boa con bandiere rossa con striscia diagonale bianca; b) utilizzo di apposita unita' di appoggio. 2. Nei casi di immersione con partenza da riva, e' sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1. 3. E' vietato praticare immersioni: a) sulla rotta delle unita' di servizio pubblico di linea; b) nei porti e in prossimita' dei loro accessi; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) nelle zone mantenute a canneto; e) nei corridoi di lancio dello sci nautico. 4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attivita' professionali debitamente autorizzate." La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 3 luglio 1992. CREMONESE