REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1992, n. 21 

  Modifica della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34
concernente  "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento  del  bilancio
di previsione per l'anno finanziario 1986".
(GU n.8 del 26-2-1994)

TITOLO I
NORME GENERALI

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
                        Modifica dell'art. 12
             della legge regionale 1› agosto 1986, n. 34
 
   1.  L'articolo  12 della legge regionale 1› agosto 1986, n. 34, e'
cosi' sostituito:
   "Articolo  12  -  Fondo  per  lo  sviluppo  della  meccanizzazione
agricola.
   1.  Il parere ai componenti organi statali sul riparto delle somme
assegnate alla Regione a valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  della
meccanizzazione agricola previsto dall'art. 12 della legge statale 27
ottobre 1966, n. 910, e' rilasciato dalla Giunta regionale".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 3 luglio 1992.
 
                              CREMONESE