Modifica della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 concernente "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986".(GU n.8 del 26-2-1994)
TITOLO I
NORME GENERALI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Modifica dell'art. 12 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 1. L'articolo 12 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34, e' cosi' sostituito: "Articolo 12 - Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola. 1. Il parere ai componenti organi statali sul riparto delle somme assegnate alla Regione a valere sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola previsto dall'art. 12 della legge statale 27 ottobre 1966, n. 910, e' rilasciato dalla Giunta regionale". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 3 luglio 1992. CREMONESE