Rettifica errori materiali alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 10 avente per oggetto "Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali e sugli Enti strumentali della Regione norme per il funzionamento dell'Organo di controllo".(GU n.8 del 26-2-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La legge regionale 16 maggio 1991, n. 10, e' rettificata, per errori materiali, nei seguenti articoli: 1) al primo comma dell'art. 8 sostituire l'espressione finale ".. sulla relazione annuale di cui al successivo art. 31" con ".. sulla relazione annuale di cui al successivo art. 30"; 2) al primo comma dell'art. 10 sostituire l'espressione finale ".. sono sottoposte al controllo, indifferentemente, dal Comitato o dalle Sezioni" con ".. sono sottoposte al controllo, rispettivamente, del Comitato e delle Sezioni"; 3) al primo comma dell'art. 15 sostituire l'espressione ".. che, entro 15 giorni, ne' promuove la sostituzione" con "..che, entro 15 giorni, ne promuove la sostituzione"; 4) al primo comma dell'art. 22 sostituire l'espressione ".. di cui alla lettera d) ed f) primo comma e alla lettera d) secondo comma dell'art. 18" con ".. di cui alla lettera d), e) ed f) primo comma ed alla lettera d) secondo comma dell'art. 18"; 5) al primo comma dell'art. 36 sostituire l'espressione ".. di cui alla lettera a) del primo comma.." con ".. di cui alla lettera e) del primo comma..". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 11 novembre 1991 BOCCIA