REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1993, n. 73 

  Modifica  all'art. 13 della legge regionale n. 49/1992 - Interventi
per la promozione e disciplina delle attivita' motorie
(GU n.12 del 26-3-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Dopo il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 ottobre
1992, n. 49, e' aggiunto il seguente terzo comma:
   "Per gli impianti gia' in esercizio alla data di entrata in vigore
della   legge  regionale  8  ottobre  1992,  n.  49,  il  regolamento
stabilisce  appositi  requisiti  tecnici,  igienico-sanitari   e   di
sicurezza,   nonche'  specifiche  modalita'  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 6 ottobre 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 15
settembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il  1›
ottobre 1993.