Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 49/1992 - Interventi per la promozione e disciplina delle attivita' motorie(GU n.12 del 26-3-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Dopo il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, e' aggiunto il seguente terzo comma: "Per gli impianti gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, il regolamento stabilisce appositi requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza, nonche' specifiche modalita' per il rilascio delle autorizzazioni". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 6 ottobre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 15 settembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 1 ottobre 1993.