REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1993, n. 74 

  Sostituzione del secondo e terzo  comma  dell'art.  7  della  legge
regionale 31 dicembre 1984, n. 74.
(GU n.12 del 26-3-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 31  dicembre
1984, n. 74, e' sostituito dal seguente:
   "2.  Le  deliberazioni  dei  consigli  provinciali  concernenti le
proposte sono inviate alla Giunta regionale, la quale,  compiuti  gli
atti istruttori previsti dalla legge regionale 3 luglio 1972, n. 17 e
acquisito  il  parere della CRTA, presenta la propria proposta, entro
tre mesi dal ricevimento, al  Consiglio  regionale.  Ove  occorra  un
termine   maggiore   per   l'istruttoria,   comunque   non  superiore
complessivamente a sei mesi,  la  Giunta  ne  informa  il  Consiglio,
motivando  adeguatamente.  Il Consiglio delibera sulla proposta della
Giunta con le procedure previste dall'art. 11".
   1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge  regionale  31  dicembre
1984, n. 74, e' sostituito dal seguente:
   "3.  Le  deliberazioni del Consiglio regionale sono assunte con il
procedimento di cui agli articoli 3 e 4, secondo  che  si  tratti  di
prescrizioni  e  vincoli,  ovvero  di  direttive.  Si prescinde dalla
consultazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 3  e  dal
terzo  comma  dell'art. 4, qualora le deliberazioni vengano approvate
per decorso del termine di quindici  giorni  previsto  dall'art.  11,
secondo comma".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 18 ottobre 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 14
settembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  l'11
ottobre 1993.