REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1993, n. 75 

  Modifica  della  legge regionale 5 settembre 1993, n. 48 "Procedura
per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1› marzo  1991  per
l'adeguamento  ai  limiti  massimi  di  esposizione  al  rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
(GU n.12 del 26-3-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Il secondo comma dell'art. 2 della  legge  regionale  5  agosto
1993,  n.  48 "Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani
di risanamento di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  1›  marzo  1991  per  l'adeguamento  ai  limiti  massimi di
esposizione  al  rumore  negli  ambienti  abitativi  e  nell'ambiente
esterno", e' sostituito dal seguente:
   "2.  I piani di cui all'art. 1 devono contenere tutti gli elementi
di  valutazione  individuati  con  delibera  della  Giunta  regionale
adottata in esecuzione della presente legge".
   2.  Dopo  il  secondo  comma  dell'art.  2 della legge regionale 5
agosto 1993, n. 48, viene aggiunto il seguente comma 2- bis:
   "2-  bis.  Qualora  nel   corso   dell'esame   del   piano   siano
riscontrabili  carenze ed omissioni relativamente ad uno o piu' degli
elementi di valutazione di cui al comma 2, l'impresa viene  diffidata
ad  integrare  il  piano  stesso entro il termine di sessanta giorni.
Trascorso   inutilmente   tale   termine,   il   piano   si   intende
automaticamente  respinto,  con  l'obbligo  per l'impresa richiedente
dell'adeguamento immediato ai limiti  di  accettabilita'  di  cui  al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 1› marzo 1991. La
Giunta regionale comunica al Comune ed  all'Unita'  sanitaria  locale
competenti    territorialmente    l'elenco   delle   imprese   tenute
all'adempimento immediato".
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 18 ottobre 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 14
settembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  l'11
ottobre 1993.