REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 14 

  Modifica dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31,
recante:  "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello
sport e del tempo libero".
(GU n.12 del 26-3-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31, e'
sostituito dal seguente:
   "E' istituito il Comitato regionale per lo sport.
   Il Comitato, costituito con decreto del  Presidente  della  Giunta
regionale,  e'  presieduto  dall'Assessore  regionale  competente per
materia, o da un suo delegato, ed e' composto da:
     a) un amministratore dei Comuni, designato dall'ANCI;
     b) un amministratore delle Province, designato dall'UPI;
     c) il delegato regionale del CONI;
     d) cinque rappresentanti  degli  enti  piu'  rappresentativi  di
promozione  sportiva, a carattere nazionale e operanti sul territorio
regionale, tenendo conto del numero delle  societa'  sportive  e  del
numero dei tesserati;
     e) il soprintendente scolastico regionale o un suo delegato.
   Il   Comitato,  ove  tratti  di  una  impiantistica  sportiva,  e'
integrato da un esperto designato  dalla  delegazione  regionale  del
CONI.
   Le  funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale
del settore designato dall'Assessore regionale allo sport".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 14 dicembre 1993
 
                               RHODIO