Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.4 del 7-1-1994)
IL RETTORE Veduto lo statuto delle Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione adottata in data 11 settembre 1992, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 settembre 1992, con la quale il consiglio della facolta' di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Universita' concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nei corsi di laurea in lettere ed in filosofia; Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tali materie siano particolarmente meritevoli di accoglimento; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 marzo 1993, trasmesso dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 1769 del 18 maggio 1993; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV "Norme speciali per la facolta' di lettere e filosofia", all'art. 39 vanno aggiunti, per il corso di laurea in lettere, dopo il n. 106, i seguenti nuovi insegnamenti complementari: 107) archeologia fenicio-punica; 108) archeologia medievale; 109) rilievo ed analisi tecnica dei monumenti antichi; 110) storia del Rinascimento, e all'art. 40 vanno aggiunti, per il corso di laurea in filosofia, dopo il n. 46, i seguenti nuovi insegnamenti complementari: 47) epistemologia; 48) istituzioni di storia della filosofia; 49) propedeutica filosofica; 50) storia della filosofia contemporanea; 51) storia del pensiero scientifico; 52) educazione comparata; 53) pedagogia sperimentale; 54) storia della filosofia islamica; 55) storia della filosofia ellenistica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 7 giugno 1993 Il rettore: BO