Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.8 del 12-1-1994)
Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,6 oppure 28 ore medie settimanali, effettuando nella prima ipotesi un giorno di lavoro in meno a settimana piu' uno in meno nel corso del semestre; nella seconda ipotesi uno e due giorni in meno a settimane alterne per centocinquantaquattro unita' su un organico di tremilasettantanove addetti, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,6 ore medie settimanali lavorando per quattro giorni a settimana con orario pieno e recuperando i decimali con un ulteriore riduzione di una giornata nell'arco di sei mesi per centottantatre unita' su un organico di tremilasettantanove addetti, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Basket, con sede in Udine, e unita' di Udine, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per venti operai (4 ore al giorno per cinque giorni); a 30 ore settimanali per sei impiegati (6 ore al giorno per cinque giorni) e a 20 ore settimanali per un impiegato (4 ore al giorno per cinque giorni), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 30 settembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 28 aprile 1993, n. 12978. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bluref, con sede in Castellanza (Varese) e unita' di Castellanza (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali per quindici operai del reparto orditura ed a 30 ore settimanali per due magazzinieri/orditura a fronte di quarantotto unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio F.lli Carabelli, con sede in Solbiate Arno (Varese) e unita' di Solbiate Arno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di quattrocentoquaranta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a cinquecento unita', per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro commerciale "Battisti", con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore nei confronti di ottantotto lavoratori su un organico di centoventi unita'. Dalla solidarieta' sono esclusi i viaggiatori, gli autisti, i cassieri, gli spedizionieri e i dipendenti con contratto part-time, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colette, con sede in Parabiago (Milano) e unita' di Parabiago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantaquattro unita' e secondo le modalita' previste dagli allegati verbali di accordo che sono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Color Color, con sede in Padova e unita' di Limena (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,5 ore settimanali nei confronti di ottantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centoquarantadue unita' e secondo le modalita' previste nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eliolona ora Texmantova, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unita' di Garbagnate Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (cinque al giorno per cinque giorni lavorativi con recupero mensile o annuale nei confronti di tre unita' e 6 ore al giorno per cinque giorni lavorativi per una unita' tutti dei servizi generali) ed a 20 ore settimanali nei confronti di cinque unita' appartenenti ai servizi amministrativi ed ufficio programmazione, a fronte di un organico complessivo pari a centoventisette unita', per il periodo dal 4 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellesse, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e unita' di Ellera di Corciano (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore minime settimanali, secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di duecentodiciannove lavoratori su un organico complessivo pari a duecentoventisette lavoratori, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unita' di Attimis (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di nove lavoratori su un organico di sessantuno unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.S.M.A., con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di quaranta lavoratori su un organico di cinquantotto unita', per il periodo dal 28 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiocchi munizioni, con sede in Lecco (Como) e unita' di Lecco (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di quaranta lavoratori (tre settimane lavorative di 40 ore ed una settimana di sospensione a zero ore) a fronte di un organico complessivo pari a quattrocentosessantaquattro unita', per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, con sede in Milano, unita' di Concorezzo (Milano) e Sessa Aurunca (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi) nei confronti di ventisei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centotrentanove unita', per il periodo dall'11 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Sassellese, con sede in Sassello (Savona) e unita' di Sassello (Savona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali per cinquanta unita' e di ulteriori 8 ore da attuarsi nella giornata del 9 dicembre 1993; a 38 ore settimanali per quattro lavoratori su un organico di cinquantacinque unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Dori, con sede in Solbiate Olona (Varese) e unita' di Solbiate Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori su un organico complessivo di quarantotto unita', per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio G. Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali nei confronti di cinquantasei lavoratori (due giornate lavorative di 8 ore) a fronte di un organico complessivo pari a sessantasei unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Me.Crev. S.r.l. dall'8 febbraio 1993 Me.Crev. S.n.c. di Vecchi Achille & C., con sede in Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di sette lavoratori su un organico di tredici dipendenti, per il periodo dal 16 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13228 del 3 agosto 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Me.Crev. S.r.l. dall'8 febbraio 1993 Me.Crev. S.n.c. di Vecchi Achille & C., con sede in Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di sette lavoratori su un organico di quattordici dipendenti, per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12758 del 10 marzo 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Microdata, con sede in Arcola - Romiti Magra (La Spezia) e unita' di Arcola - loc. Romiti Magra (La Spezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di tre impiegati e a 20 ore settimanali nei confronti di sette impiegati. Da 30 ore settimanali per un dipendente part-time a 20 ore settimanali, e comuque secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, su un organico complessivo di trentasei unita'; per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Munari, con sede in Teolo (Padova) e unita' di Teolo (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali su 5 giorni lavorativi nei confronti di quaranta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a cinquantadue unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Riunite - Udine, con sede in Campoformido, frazione Basaldella (Udine) e unita' di Campoformido, frazione Basaldella (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30,5 ore medie settimanali con una riduzione di orario e riduzione di giornate lavorative settimanali e/o plurisettimanali come da allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di duecentonovantaquattro lavoratori, per il periodo dal 6 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unita' di Cordignano (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore per duecentocinquanta operai ed a 32 ore per venticinque impiegati su un organico complessivo di duecentottanta unita' lavorative, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pupil confezioni moda giovane, con sede in Montone (Perugia) e unita' di Montone (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali su cinque giorni lavorativi per sessantatre lavoratori dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Regina Warner, con sede in Milano e unita' di Cernusco Lombardone (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di venti lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centoquaranta unita', per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ricamofil di E. Colombo & C., con sede in S. Vittore Olona (Varese) e unita' di S. Vittore Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali (5 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi) nei confronti di nove lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a quattordici unita', per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simon's confezioni, con sede in Bozzolo (Mantova) e unita' di Bozzolo (Mantova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di cinquantotto lavoratori. Tale riduzione verra' effettuata attraverso due fermate collettive dal lavoro ciascuna di cinque settimane e da una fermata collettiva di due ore nel mese di giugno. Organico complessivo di sessanta unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoplastica prealpina, con sede in Tradate (Varese) e unita' di Tradate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di cinquantaquattro operai del reparto assemblaggio valvole dal 13 aprile 1993 e di ventiquattro operai del reparto assemblaggio decalcificatori dal 6 settembre 1993 articolati in turni giornalieri di 6 ore (dal lunedi al venerdi) a fronte di centoventicinque unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trevi, con sede in Cesena (Forli') e unita' di Cesena (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di trenta impiegati nei servizi presso la sede e a decorrere dal 5 luglio 1993 nei confronti di ulteriori cinquanta lavoratori in servizio presso i cantieri. I lavoratori interessati ammontano a ottanta unita' su un organico di quattrocentoventisei unita', per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Va.Ri.Me., con sede in Monguzzo (Como) e unita' di Monguzzo (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (7 ore per cinque giorni) nei confronti di diciassette lavoratori a tempo pieno ed una riduzione dell'orario giornaliero da 4 a 3 ore (15 settimanali) nei confronti di un operaio part-time a 20 ore settimanali ed una riduzione da 6 a 4,30 ore (21,30 settimanali) nei confronti di due impiegati part-time a 30 ore settimanali a fronte di un organico pari a venti unita'; per il periodo dal 28 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.