ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1994 

  Integrazione all'ordinanza n. 2334/FPC dell'8 ottobre 1993 recante:
"Misure  dirette  a   potenziare   i   mezzi   aerei   da   impiegare
nell'attivita' antincendio". (Ordinanza n. 2370/FPC).
(GU n.10 del 14-1-1994)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazione dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto  il  decreto-legge  17  settembre  1993,  n.   367,   recante
"Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte
del Dipartimento della protezione civile";
  Vista  l'ordinanza n. 2334/FPC in data 8 ottobre 1993, con la quale
e' stato disposto l'acquisto di quattro  Canadair  CL-415  e  fissato
l'onere per il predetto acquisto in circa lire 120 miliardi;
  Visto  l'ordinativo  di  acquisto  n. 04318 UL MIN 6/237 in data 17
dicembre 1993 per la fornitura di quattro aeromobili canadair CL-415;
  Considerato che il predetto ordinativo di acquisto dispone  che  il
pagamento  dovra'  avvenire  in  tre  rate  delle quali la prima gia'
pagata, la seconda in scadenza il 15 gennaio 1994 e la  terza  il  15
gennaio 1995;
  Considerato altresi' che il citato decreto-legge 17 settembre 1993,
n.  367  all'art.  1,  commi 3 e 4, dispone che alla integrazione del
fondo per la protezione civile della somma di lire  50  miliardi  per
ciascuno  degli  anni 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio  triennale  1994-1996,  al  cap.  9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
utilizzando   l'accantonamento   relativo   al   Ministero   per   il
coordinamento delle politiche agricole, ambientali e forestali;
  Ritenuta,  pertanto la necessita' di autorizzare a carico del Fondo
per la protezione civile le anticipazioni delle rate in  scadenza  in
attesa  della  emanazione  del  decreto  del  Ministero del tesoro di
variazione del bilancio previsto dall'art. 1,  comma  6,  del  citato
decreto-legge n. 367/1993;
  Vista  la  deliberazione  in  data  7 gennaio 1994, con la quale il
Consiglio dei Ministri ha preso atto di quanto sopra;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  1.  In  attesa  che  il  Ministro  del tesoro disponga, con proprio
decreto, ai sensi dell'art. 1, commi 4  e  6,  del  decreto-legge  17
settembre  1993,  n. 367, convertito nella legge 10 novembre 1993, n.
456, il trasferimento degli stanziamenti relativi agli  anni  1994  e
1995  al  Fondo  per la protezione civile, al pagamento delle rate in
scadenza  si  provvedera'  mediante  anticipazione  a  valere   sulle
disposinibilita'  di cassa esistenti sulla contabilita' speciale 1425
intestata al Fondo per la protezione civile.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI