Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.12 del 17-1-1994)
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astro, con sede in Bergamo e unita' di Calenzano (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali per 32 operai e a 35 ore medie settimanali per 7 impiegati su un organico complessivo di 43 unita', di norma, tramite la riduzione di un'ora ogni venerdi' e la sospensione di una giornata lavorativa a turno per ogni dipendente, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Copco Italia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 384 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 384 unita', per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 settembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Borgonovo Ingranaggi, con sede in Birone di Giussano (Milano), unita' di Birone di Giussano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali nei mesi di giugno e luglio (7 ore giornaliere dal lunedi' al venerdi') ed a 30 ore settimanali nei mesi di settembre, ottobre e novembre (6 ore giornaliere dal lunedi' al venerdi') nei confronti di 23 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.I., con sede in Legnaro (Padova), unita' di Legnaro (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 15 lavoratori full-time, da 30 a 15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time e da 15 a 7,5 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time, per il periodo dal 16 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13720. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colmar, con sede in Arqua' Polesine (Rovigo), unita' di Arqua' Polesine (Rovigo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 32 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 44 unita', per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con e Con, con sede in Rogeno (Como), unita' di Rogeno (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 15 operai a tempo pieno, altri 4 lavoratori tutti a part-time effettueranno la seguente riduzione: un lavoratore da 30 a 20 ore settimanali; un lavoratore da 24 a 12 ore settimanali; un lavoratore da 20 a 10 ore settimanali; un lavoratore da 15 a 8 ore settimanali, organico complessivo di 27 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Lenesi, con sede in Leno (Brescia), unita' di Leno (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (7 ore al giorno dal lunedi' a giovedi' di ogni settimana) nei confronti di 80 operai a fronte di 83 unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Tigre, con sede in Busto Arsizio (Varese), unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali (settimane alterne, una a 40 ore ed una a zero ore) nei confronti di 31 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 32 unita', per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arl Coop. di produzione e lavoro Motta Vigiana, con sede in Massalengo (Milano), unita' di Massalengo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere) nei confronti di 72 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 72 unita', per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cronert Italiana, con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unita' di Torbole Casaglia e Capriano del Colle (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (tre settimane di lavoro a tempo pieno ed una di sospensione) nei confronti di 24 lavoratori dell'unita' di Torbole Casaglia; a 20 ore settimanali nei confronti di un lavoratore dell'unita' di Capriano del Colle e da 30 a 20 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time dell'unita' di Capriano del Colle, organico complessivo 84 unita', per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dam, con sede in Ravenna, unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali articolate attraverso la riduzione di 4 ore dell'orario giornaliero per tre giorni ogni settimana nei confronti di 17 lavoratori su un organico di 27 unita'; e comunque secondo le modalita' riportate negli allegati accordi che fanno parte integrante del presente contratto, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Donini e Grandi - Do-Gra, con sede in Bologna, unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 30 ore per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elind, con sede in Rivoli (Torino), unita' di Rivoli (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per 3 lavoratori; 27,5 ore settimanali per 12 lavoratori; 20 ore settimanali per 33 lavoratori su un organico complessivo di 58 unita', per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F. C. Elec- tronic, con sede in Bagnolo Mella (Brescia), unita' di Bagnolo Mella (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 18 unita', per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin Siderurgica, con sede in Giammoro (Messina), unita' di Giammoro (Messina), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali in favore di 200 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 215 unita', secondo le modalita' previste nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ing. Giovanni Rodio & C. Impresa costruzioni speciali, con sede in Casalmaiocco (Milano), cantieri nazionali, magazzino di Bari, uffici di Bari, Catania, Roma, Ancona, uffici di Feltre (Belluno), unita' di Casalmaiocco (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una riduzione media settimanale attuata differentemente nelle varie unita' nei confronti di complessivi 536 lavoratori a fronte di un organico di 960 lavoratori e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, con sede in Roma, unita' di Sarzana (La Spezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali, il cui svolgimento avverra' come segue: la sospensione dal lavoro di ciascun lavoratore sara' di quattro mesi e mezzo sui nove considerati, con sospensioni dal lavoro di un mese alternante a periodi di lavoro di un mese. L'organico aziendale e' di 397 unita' di cui 55 interessati alla solidarieta', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Internazionale Graniti, con sede in Masera, localita' Colonia (Novara), unita' di Masera, localita' Colonia (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per 20 lavoratori su un organico complessivo di 37 unita', per il periodo dall'11 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant, unita' mensa c/o Ilva, con sede in Napoli, unita' di Bagnoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 7 lavoratori su un organico complessivo di 8 unita', per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 30 giugno 1992. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia, unita' di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia, Pradomano (Udine), Sgonico (Trieste), ufficio di Gorizia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali su un arco annuale alternando settimane a zero ore con settimane ad orario pieno e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 233 lavoratori su un organico di 266 unita', per il periodo dal 16 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.T. Flygt, con sede in Cusago (Milano), unita' di Cusago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 35 ore settimanali (sette ore giornaliere dal lunedi' al venerdi') nei confronti di 195 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 216 unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Esse, con sede in Gussago (Brescia), unita' di Gussago (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 41 lavoratori e da 20 a 12 ore settimanali nei confronti di 19 lavoratori part-time, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lobufil, con sede in Inveruno (Milano), unita' di Inveruno (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere) nei confronti di 31 lavoratori a fronte di un organico pari a 31 unita', per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M. Victoria Lanzani P. di B. L. & C. - 28.6.93 Nuova Man. Victoria, con sede in Seregno (Milano), unita' di Seregno (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 66 dipendenti a fronte di un organico complessivo pari a 66 unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Casvit, con sede in Busto Arsizio (Varese), unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere dal lunedi' al venerdi', dal 29 novembre 1993 a settimane alterne, una di 4 ore ed una a zero ore lavorative) nei confronti di 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 28 unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Molteno (Como), unita' di Molteno (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di 82 lavoratori, a 30 ore settimanali nei confronti di 29 lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di 22 lavoratori tutti a tempo pieno; da 30 ore settimanali a 24 ore nei confronti di 3 lavoratori, a 20 ore settimanali per 2 lavoratori a part-time; da 20 ore a 16 ore settimanali per un lavoratore e da sei mesi a tre mesi anno per un lavoratore tutti part-time per un organico complessivo di 174 unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Pinto, con sede in Torino, unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali attuate su base mensile e comunque secondo le modalita' applicative riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 42 lavoratori su un organico complessivo di 63 unita', per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.B. Pakage, con sede in Calendasco (Piacenza), unita' di Calendasco (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nell'arco di 7 mesi articolato come segue: i lavoratori divisi in tre gruppi effettuano due settimane di lavoro a 40 ore ed a una settimana di sospensione dell'attivita'. I lavoratori interessati ammontano a 23 unita' su un organico di 37 lavoratori, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.I.B. Manifattura Italiana del Brembo, con sede in Pontirolo Nuovo (Bergamo), unita' di Pontirolo Nuovo (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di 189 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 223 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mik Italia, con sede in Cervarese S. Croce (Padova), unita' di Cervarese S. Croce (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (6 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore il venerdi') nei confronti di 46 lavoratori a tempo pieno ed a 14 ore settimanali nei confronti di 11 lavoratori a part-time (20 ore settimanali) a fronte di un organico complessivo di 74 unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sigma, con sede in Calcinato (Brescia), unita' di Calcinato (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 26 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 30 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Omnia Lux c/o Industrie Pininfarina, con sede in Torino, servizi di pulizia in Grugliasco (Torino), servizi di pulizia in S. Giorgio C.se (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per 6 dipendenti; da 40 ore a 30 ore settimanali per 7 dipendenti; da 40 a 25 ore settimanali per 14 dipendenti su un organico totale di 37 unita', per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavan- Mapimpianti, con sede in Galliera Veneta (Padova), unita' di Galliera Veneta (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,15 ore medie settimanali (6 ore e 15 minuti giornalieri per 5 giorni) nei confronti di 236 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 403 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese), unita' di Somma Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 23 lavoratori addetti alle macchine da ricamo, a 25 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori addetti al rimaglio ed a 20 ore medie settimanali (una settimana lavorativa ogni tre) nei confronti di 14 addetti alle lavorazioni ai tavoli e a 15 ore settimanali (da 20 ore) per due lavoratori a part-time, a fronte di un organico complessivo di 79 unita', per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ri.Va.Mo., con sede in Monguzzo (Como), unita' di Monguzzo (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (5 ore giornaliere per 6 giorni lavorativi) nei confronti di 15 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 16 unita', per il periodo dal 28 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sacadi Coop. Arti Decorative, con sede in Imola (Bologna), unita' di Imola (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 45 lavoratori su un organico di 47 unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sensi Sogim, con sede in Verona, unita' di Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 38 ore medie settimanali mediante la sospensione a zero ore dell'intero organico aziendale costituito da 112 unita' per un giorno lavorativo al mese, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.C. Tess, con sede in Masate (Milano), unita' di Masate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 64 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 69 unita', per il periodo dal 15 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Siei, con sede in Zola Predosa (Bologna), unita' di Zola Predosa (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore per 12 dipendenti full-time; a 28 ore per 2 dipendenti full-time; a 14 ore per 2 impiegati a tempo parziale; a 19 ore 2 3/4 per un impiegato part-time, nei confronti di 17 lavoratori su un organico di 70 unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomatic, con sede in Cremona, unita' di Cremona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni la settimana) nei confronti di 71 operai a fronte di 75 unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tre Emme, con sede in Busto Arsizio (Varese), unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (2 giorni 8 ore lavorative e 3 giorni 4 ore lavorative) nei confronti di 16 lavoratori ed a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 19 unita', per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unita' di Cesena (Forli'), Forli', Rimini, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,6 ore medie settimanali, ( a) impiegati e operai, permessisti e assistenti tecnici lavorano 6 ore e 20 minuti al giorno, b), restante personale operaio e' suddiviso in squadre di 4/6 unita' a rotazione con un turno di riposo settimanale ogni mese) nei confronti di 250 lavoratori occupati presso i cantieri di Forli', Cesena e Rimini, in cui sono presenti 304 unita' lavorative, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veneta Mineraria, con sede in Milano, unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 12 impiegati ed a 30 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 47 unita', per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verniciatura Longhi, con sede in Malgrate (Como), unita' di Civate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 3 operai e a 28 ore medie settimanali per 1 operaio a fronte di 16 unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro, con sede in Madone (Bergamo), unita' di Madone (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 19 ore settimanali nei confronti di 165 dipendenti, a 20 ore settimanali nei confronti di 8 impiegati e da 8 mesi lavorativi a 3 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 38 operai part-time, da 7 mesi lavorativi a 3 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 38 operai part-time a fronte di un organico complessivo pari a 644 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.P., con sede in Bastida Pancarana (Pavia), unita' di Bastida Pancarana (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 70 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 97 unita', per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.