MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.12 del 17-1-1994)

   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Astro,  con
sede in Bergamo e unita' di Calenzano (Firenze), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie  settimanali
per  32  operai  e  a  35 ore medie settimanali per 7 impiegati su un
organico complessivo di 43 unita', di norma, tramite la riduzione  di
un'ora  ogni  venerdi'  e la sospensione di una giornata lavorativa a
turno per ogni dipendente, per il periodo dal 1  aprile  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas  Copco
Italia,  con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Cinisello
Balsamo (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 384 lavoratori
a fronte di un organico complessivo pari a 384 unita', per il periodo
dal 1 maggio 1993 al 30 settembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Borgonovo
Ingranaggi, con sede in Birone di Giussano (Milano), unita' di Birone
di Giussano (Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali  nei  mesi  di  giugno  e
luglio  (7  ore  giornaliere  dal  lunedi'  al  venerdi') ed a 30 ore
settimanali  nei  mesi  di  settembre,  ottobre  e  novembre  (6  ore
giornaliere dal lunedi' al venerdi') nei confronti di 23 lavoratori a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 23 unita', per il periodo
dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.I.,
con sede in Legnaro (Padova), unita' di Legnaro (Padova), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore  settimanali
nei  confronti di 15 lavoratori full-time, da 30 a 15 ore settimanali
nei  confronti  di  un  lavoratore  part-time  e  da  15  a  7,5  ore
settimanali  nei confronti di un lavoratore part-time, per il periodo
dal 16 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 24 novembre 1993, n. 13720.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colmar,  con
sede in Arqua' Polesine (Rovigo), unita' di Arqua' Polesine (Rovigo),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
settimanali  nei  confronti  di 32 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 44 unita', per il periodo dal 5 luglio 1993 al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con  e  Con,
con  sede  in  Rogeno (Como), unita' di Rogeno (Como), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali
nei confronti di 15 operai a tempo pieno, altri 4 lavoratori tutti  a
part-time  effettueranno la seguente riduzione: un lavoratore da 30 a
20 ore settimanali; un lavoratore da 24  a  12  ore  settimanali;  un
lavoratore  da  20  a 10 ore settimanali; un lavoratore da 15 a 8 ore
settimanali, organico complessivo di 27 unita', per il periodo dal  1
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Confezioni
Lenesi,  con  sede in Leno (Brescia), unita' di Leno (Brescia), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 28 ore
settimanali  (7  ore  al  giorno  dal  lunedi'  a  giovedi'  di  ogni
settimana)  nei  confronti  di  80  operai  a  fronte  di  83  unita'
lavorative costituenti l'intero  organico,  per  il  periodo  dal  24
maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Confezioni
Tigre,  con  sede  in Busto Arsizio (Varese), unita' di Busto Arsizio
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali (settimane alterne, una a  40  ore  ed
una  a  zero  ore)  nei  confronti  di  31  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 32 unita', per il periodo  dal  5  luglio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Arl  Coop.  di
produzione  e  lavoro Motta Vigiana, con sede in Massalengo (Milano),
unita'  di  Massalengo  (Milano),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30  ore  settimanali  (6 ore
giornaliere) nei confronti di 72 lavoratori a fronte di  un  organico
complessivo  di  72  unita',  per  il periodo dal 3 maggio 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cronert
Italiana, con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unita'  di  Torbole
Casaglia  e  Capriano  del  Colle  (Brescia),  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali
(tre settimane di lavoro a tempo pieno ed  una  di  sospensione)  nei
confronti  di 24 lavoratori dell'unita' di Torbole Casaglia; a 20 ore
settimanali nei confronti di un lavoratore  dell'unita'  di  Capriano
del Colle e da 30 a 20 ore settimanali nei confronti di un lavoratore
part-time  dell'unita' di Capriano del Colle, organico complessivo 84
unita', per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dam, con
sede in Ravenna, unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali articolate
attraverso  la  riduzione  di  4  ore dell'orario giornaliero per tre
giorni ogni settimana nei confronti di 17 lavoratori su  un  organico
di  27  unita';  e  comunque  secondo  le  modalita'  riportate negli
allegati accordi che fanno parte integrante del  presente  contratto,
per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Donini  e
Grandi  - Do-Gra, con sede in Bologna, unita' di Bologna, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 30 ore per il periodo
dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elind, con
sede in Rivoli (Torino), unita' di Rivoli (Torino), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  35  ore  settimanali
per  3  lavoratori;  27,5  ore  settimanali per 12 lavoratori; 20 ore
settimanali per 33  lavoratori  su  un  organico  complessivo  di  58
unita', per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F. C.  Elec-
tronic, con sede in Bagnolo Mella (Brescia), unita' di Bagnolo  Mella
(Brescia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori a fronte di
un organico complessivo di 18 unita', per il periodo dal 13 settembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin
Siderurgica, con sede  in  Giammoro  (Messina),  unita'  di  Giammoro
(Messina),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 26 ore medie settimanali in favore di 200 unita' a fronte di un
organico complessivo pari a 215 unita', secondo le modalita' previste
nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente
decreto, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  ing.
Giovanni  Rodio  &  C.  Impresa  costruzioni  speciali,  con  sede in
Casalmaiocco (Milano), cantieri nazionali, magazzino di Bari,  uffici
di Bari, Catania, Roma, Ancona, uffici di Feltre (Belluno), unita' di
Casalmaiocco  (Milano),  per  i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro   da   40  ore  a  una  riduzione  media  settimanale  attuata
differentemente nelle varie unita' nei confronti di  complessivi  536
lavoratori  a  fronte  di  un organico di 960 lavoratori e secondo le
modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del
presente provvedimento, per il periodo dal 1  settembre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine,
con sede in Roma, unita' di Sarzana (La Spezia), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali,
il  cui svolgimento avverra' come segue: la sospensione dal lavoro di
ciascun  lavoratore  sara'  di  quattro  mesi  e   mezzo   sui   nove
considerati,  con  sospensioni  dal  lavoro  di  un mese alternante a
periodi di lavoro di un mese. L'organico aziendale e' di  397  unita'
di  cui 55 interessati alla solidarieta', per il periodo dal 1 giugno
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Internazionale   Graniti,  con  sede  in  Masera,  localita'  Colonia
(Novara), unita' di Masera, localita' Colonia (Novara), per  i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali
per 20 lavoratori su un organico complessivo di  37  unita',  per  il
periodo dall'11 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Italrestaurant,  unita' mensa c/o Ilva, con sede in Napoli, unita' di
Bagnoli (Napoli),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di  7  lavoratori
su  un  organico  complessivo  di  8  unita',  per  il periodo dal 17
febbraio 1992 al 30 giugno 1992.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E.,
con  sede  in  Gorizia,  unita' di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia,
Pradomano (Udine), Sgonico (Trieste), ufficio di Gorizia, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  27  ore  medie
settimanali  su  un  arco annuale alternando settimane a zero ore con
settimane  ad  orario  pieno  e  secondo   le   modalita'   riportate
nell'allegato   accordo   che   fa   parte  integrante  del  presente
provvedimento, nei confronti di 233 lavoratori su un organico di  266
unita', per il periodo dal 16 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.T.T.
Flygt,  con sede in Cusago (Milano), unita' di Cusago (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 39 ore a 35 ore
settimanali (sette ore  giornaliere  dal  lunedi'  al  venerdi')  nei
confronti  di 195 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari
a 216 unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Esse,
con sede in Gussago (Brescia), unita' di  Gussago  (Brescia),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
settimanali  nei  confronti  di  41  lavoratori  e  da  20  a  12 ore
settimanali nei confronti di 19 lavoratori part-time, per il  periodo
dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lobufil, con
sede in Inveruno (Milano), unita' di Inveruno (Milano), per  i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (6
ore  giornaliere)  nei  confronti  di  31  lavoratori  a fronte di un
organico pari a 31 unita', per il periodo dal 3  maggio  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.  Victoria
Lanzani  P.  di B. L. & C. - 28.6.93 Nuova Man. Victoria, con sede in
Seregno (Milano), unita' di Seregno (Milano), per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore
giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 66 dipendenti a
fronte di un organico complessivo pari a 66 unita',  per  il  periodo
dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
Casvit,  con  sede in Busto Arsizio (Varese), unita' di Busto Arsizio
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere dal lunedi' al  venerdi',
dal  29 novembre 1993 a settimane alterne, una di 4 ore ed una a zero
ore lavorative) nei  confronti  di  24  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 28 unita', per il periodo dal 30 agosto
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture
Segalini, con sede in Molteno (Como), unita' di Molteno (Como), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 32 ore
settimanali nei confronti di 82 lavoratori, a 30 ore settimanali  nei
confronti  di 29 lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di 22
lavoratori tutti a tempo pieno; da 30 ore settimanali a  24  ore  nei
confronti  di  3  lavoratori, a 20 ore settimanali per 2 lavoratori a
part-time; da 20 ore a 16 ore settimanali per un lavoratore e da  sei
mesi  a  tre  mesi  anno  per  un  lavoratore  tutti part-time per un
organico complessivo di 174 unita', per il periodo dal 14 giugno 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Pinto,
con sede in Torino, unita' di Torino, per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali attuate su
base mensile e comunque secondo le  modalita'  applicative  riportate
nell'allegato   accordo   che   fa   parte  integrante  del  presente
provvedimento  nei  confronti  di  42  lavoratori  su   un   organico
complessivo  di  63  unita',  per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. M.C.B.
Pakage, con sede  in  Calendasco  (Piacenza),  unita'  di  Calendasco
(Piacenza),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  28  ore medie settimanali nell'arco di 7 mesi articolato come
segue: i lavoratori divisi in tre gruppi effettuano due settimane  di
lavoro  a  40 ore ed a una settimana di sospensione dell'attivita'. I
lavoratori interessati ammontano a 23 unita' su  un  organico  di  37
lavoratori, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  M.I.B.
Manifattura   Italiana  del  Brembo,  con  sede  in  Pontirolo  Nuovo
(Bergamo), unita' di Pontirolo Nuovo (Bergamo), per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28  ore  settimanali  nei
confronti  di 189 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari
a 223 unita', per il periodo dal 1  settembre  1993  al  31  dicembre
1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mik  Italia,
con sede in Cervarese S. Croce (Padova), unita' di Cervarese S. Croce
(Padova),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 28 ore settimanali (6 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e
4  ore il venerdi') nei confronti di 46 lavoratori a tempo pieno ed a
14 ore settimanali nei confronti di 11 lavoratori a part-time (20 ore
settimanali) a fronte di un organico complessivo di 74 unita', per il
periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sigma,
con sede in Calcinato (Brescia), unita' di Calcinato (Brescia), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali nei confronti di 26 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo  pari a 30 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Omnia Lux c/o
Industrie  Pininfarina,  con  sede  in  Torino, servizi di pulizia in
Grugliasco (Torino), servizi di pulizia in S. Giorgio C.se  (Torino),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  35  ore
settimanali  per  6  dipendenti; da 40 ore a 30 ore settimanali per 7
dipendenti; da 40 a 25  ore  settimanali  per  14  dipendenti  su  un
organico totale di 37 unita', per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.    Pavan-
Mapimpianti, con sede in Galliera Veneta (Padova), unita' di Galliera
Veneta  (Padova),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a 31,15 ore medie settimanali (6 ore e 15 minuti
giornalieri per 5 giorni) nei confronti di 236 lavoratori a fronte di
un organico complessivo pari a 403  unita',  per  il  periodo  dal  1
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Ricamificio
Carlo  Perruzzotti,  con  sede  in Somma Lombardo (Varese), unita' di
Somma Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 23  lavoratori
addetti  alle  macchine da ricamo, a 25 ore settimanali nei confronti
di 14 lavoratori addetti al rimaglio ed a 20  ore  medie  settimanali
(una  settimana lavorativa ogni tre) nei confronti di 14 addetti alle
lavorazioni ai tavoli e a 15 ore settimanali  (da  20  ore)  per  due
lavoratori  a  part-time,  a  fronte di un organico complessivo di 79
unita', per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ri.Va.Mo.,
con sede in Monguzzo (Como), unita' di Monguzzo (Como), per  i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30 ore medie
settimanali (5 ore giornaliere per 6 giorni lavorativi) nei confronti
di 15 lavoratori a fronte  di  un  organico  complessivo  pari  a  16
unita', per il periodo dal 28 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sacadi Coop.
Arti Decorative,  con  sede  in  Imola  (Bologna),  unita'  di  Imola
(Bologna),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30 ore medie settimanali nei confronti di 45 lavoratori su un
organico di 47 unita', per  il  periodo  dal  1  luglio  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sensi Sogim,
con sede in Verona, unita' di Verona, per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 38 ore medie  settimanali  mediante
la  sospensione  a zero ore dell'intero organico aziendale costituito
da 112 unita' per un giorno lavorativo al mese, per il periodo dal  1
maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.C. Tess,
con sede in Masate (Milano), unita' di Masate (Milano), per  i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali
nei confronti di 64 lavoratori a fronte di  un  organico  complessivo
pari a 69 unita', per il periodo dal 15 settembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Siei,  con
sede in Zola Predosa (Bologna), unita' di Zola Predosa (Bologna), per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore  per
12  dipendenti  full-time;  a 28 ore per 2 dipendenti full-time; a 14
ore per 2 impiegati a tempo parziale; a 19 ore 2 3/4 per un impiegato
part-time, nei confronti di  17  lavoratori  su  un  organico  di  70
unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Tecnomatic,
con  sede  in  Cremona,  unita'  di  Cremona,  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali
(6 ore giornaliere per 5 giorni la settimana)  nei  confronti  di  71
operai   a  fronte  di  75  unita'  lavorative  costituenti  l'intero
organico, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tre Emme,
con sede in Busto Arsizio (Varese), unita' di Busto Arsizio (Varese),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore
settimanali (2 giorni 8 ore lavorative e 3 giorni 4  ore  lavorative)
nei  confronti  di  16  lavoratori  ed  a  30  ore settimanali (6 ore
giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 3 lavoratori  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 19 unita', per il periodo
dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina,
con sede in Gorle  (Bergamo),  unita'  di  Cesena  (Forli'),  Forli',
Rimini,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore   a  31,6  ore  medie  settimanali,  (  a)  impiegati  e  operai,
permessisti e assistenti tecnici  lavorano  6  ore  e  20  minuti  al
giorno, b), restante personale operaio e' suddiviso in squadre di 4/6
unita'  a rotazione con un turno di riposo settimanale ogni mese) nei
confronti di 250 lavoratori occupati presso  i  cantieri  di  Forli',
Cesena  e  Rimini, in cui sono presenti 304 unita' lavorative, per il
periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Veneta
Mineraria, con sede in Milano, unita' di Milano, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei
confronti di 12 impiegati ed a 30 ore settimanali nei confronti di  2
lavoratori  a fronte di un organico complessivo pari a 47 unita', per
il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verniciatura
Longhi,  con  sede in Malgrate (Como), unita' di Civate (Como), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali per 3 operai e a 28 ore  medie  settimanali  per  1
operaio  a  fronte  di  16  unita'  lavorative  costituenti  l'intero
organico, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro, con
sede in Madone (Bergamo), unita' di Madone (Bergamo), per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  19  ore  settimanali
nei  confronti  di 165 dipendenti, a 20 ore settimanali nei confronti
di 8 impiegati e da 8 mesi lavorativi a 3 mesi lavorativi per 40  ore
settimanali   nei  confronti  di  38  operai  part-time,  da  7  mesi
lavorativi a 3 mesi lavorativi per 40 ore settimanali  nei  confronti
di 38 operai part-time a fronte di un organico complessivo pari a 644
unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  13  dicembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.P.,  con
sede  in  Bastida  Pancarana  (Pavia),  unita'  di  Bastida Pancarana
(Pavia), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 28 ore medie settimanali  nei  confronti  di  70  lavoratori  a
fronte di un organico complessivo di 97 unita', per il periodo dal 21
giugno 1993 al 31 dicembre 1993.