Determinazione della commissione onnicomprensiva di intermediazione riconosciuta agli enti creditizi nazionali per gli oneri relativi alle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi.(GU n.12 del 17-1-1994)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Visto in particolare l'art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977, che dispone le condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il regolamento emanato con decreto del Ministero del tesoro 1 marzo 1988, n. 123, in attuazione dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977; Visto in particolare l'art. 4 del regolamento n. 123 del 1988, che prevede la fissazione con decreto del Ministro del tesoro di commissioni onnicomprensive in favore degli intermediari creditizi nazionali che effettuino operazioni di credito all'esportazione; Visto il decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1989, che determina la misura delle commissioni onnicomprensive di intermediazione sulla base delle condizioni di mercato e della natura delle operazioni; Visto in particolare l'art. 5, comma primo, del decreto 9 gennaio 1989, che determina in 0,50 punti percentuali per anno la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli enti creditizi nazionali per i finanziamenti effettuati ai sensi dell'art. 22 del regolamento n. 123 del 1988 con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi; Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 114, del 17 maggio 1991, che prevede che nelle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale effettuate da consorzi di credito di nazionalita' mista l'intervento agevolativo sia commisurato alle condizioni dei finanziamenti direttamente concesse all'acquirente estero, senza riconoscere alcuna commissione di intermediazione, cosi' equiparando il trattamento dei consorzi di credito di nazionalita' mista a quello riconosciuto alle banche estere dall'art. 24 del regolamento n. 123 del 1988; Visto il decreto-legge 15 novembe 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 7, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge; Considerato che la misura della commissione onnicomprensiva fissata dall'art. 5 del decreto 9 gennaio 1989 per i crediti finanziari all'esportazione concessi da enti creditizi nazionali con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri e su quello internazionale appare insufficiente ad assicurare la concorrenzialita' di tali crediti rispetto agli analoghi finanziamenti concessi da banche estere e da consorzi di credito misti; Ritenuta l'esigenza di modificare l'entita' della commissione onnicomprensiva fissata dall'art. 5 del decreto 9 gennaio 1989, aumentandola nella misura necessaria ad adeguarla alle condizioni attuali del mercato, in vista del riordino in sede normativa regolamentare della materia dei tassi di interesse da prendere a riferimento per la commisurazione del contributo agevolativo nel credito all'esportazione; Decreta: La misura della commissione onnicomprensiva di intermediazione fissata dal primo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, individuato nelle premesse, e' aumentata da 0,50 a 0,95 punti percentuali per anno. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 8 gennaio 1994 Il Ministro: BARUCCI