MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1994 

  Determinazione della commissione onnicomprensiva di intermediazione
riconosciuta  agli  enti  creditizi  nazionali per gli oneri relativi
alle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati
esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale
o superiore ai ventiquattro mesi.
(GU n.12 del 17-1-1994)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 24 maggio  1977,  n.  227,  contenente  disposizioni
sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei  crediti inerenti alle
esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero
nonche'  alla  cooperazione  economica   e   finanziaria   in   campo
internazionale;
  Visto  in  particolare  l'art. 18, quarto comma, della legge n. 227
del 1977, che dispone le condizioni, modalita' e tempi di  intervento
del    Mediocredito    centrale    nelle    operazioni   di   credito
all'esportazione sono stabiliti con decreto del Ministro del  tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto il regolamento emanato con decreto del Ministero del tesoro 1
marzo  1988,  n. 123, in attuazione dell'art. 18, quarto comma, della
legge n. 227 del 1977;
  Visto in particolare l'art. 4 del regolamento n. 123 del 1988,  che
prevede  la  fissazione  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di
commissioni onnicomprensive in favore  degli  intermediari  creditizi
nazionali che effettuino operazioni di credito all'esportazione;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  15 del 19 gennaio 1989, che determina la misura delle commissioni
onnicomprensive di intermediazione sulla  base  delle  condizioni  di
mercato e della natura delle operazioni;
  Visto  in  particolare l'art. 5, comma primo, del decreto 9 gennaio
1989, che determina in 0,50 punti percentuali per anno la commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli enti creditizi  nazionali  per  i
finanziamenti effettuati ai sensi dell'art. 22 del regolamento n. 123
del  1988 con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale
e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 aprile 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 114, del 17 maggio 1991,  che  prevede  che  nelle  operazioni  di
credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello
internazionale  effettuate  da  consorzi  di  credito di nazionalita'
mista l'intervento agevolativo sia commisurato  alle  condizioni  dei
finanziamenti  direttamente  concesse  all'acquirente  estero,  senza
riconoscere alcuna commissione di intermediazione, cosi'  equiparando
il trattamento dei consorzi di credito di nazionalita' mista a quello
riconosciuto  alle  banche estere dall'art. 24 del regolamento n. 123
del 1988;
  Visto  il  decreto-legge  15  novembe   1993,   n.   453,   recante
disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti, ed in particolare l'art. 7, relativo al  controllo  preventivo
di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
  Considerato che la misura della commissione onnicomprensiva fissata
dall'art.  5  del  decreto  9  gennaio  1989 per i crediti finanziari
all'esportazione concessi da enti creditizi nazionali con raccolta di
mezzi finanziari sui mercati esteri e su quello internazionale appare
insufficiente ad assicurare  la  concorrenzialita'  di  tali  crediti
rispetto  agli  analoghi finanziamenti concessi da banche estere e da
consorzi di credito misti;
  Ritenuta  l'esigenza  di  modificare  l'entita'  della  commissione
onnicomprensiva fissata dall'art.  5  del  decreto  9  gennaio  1989,
aumentandola  nella  misura  necessaria  ad adeguarla alle condizioni
attuali  del  mercato,  in  vista  del  riordino  in  sede  normativa
regolamentare  della  materia  dei  tassi  di interesse da prendere a
riferimento per la  commisurazione  del  contributo  agevolativo  nel
credito all'esportazione;
                              Decreta:
  La  misura  della  commissione  onnicomprensiva  di intermediazione
fissata dal primo comma dell'art. 5  del  decreto  del  Ministro  del
tesoro  9  gennaio  1989, individuato nelle premesse, e' aumentata da
0,50 a 0,95 punti percentuali per anno.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione.
   Roma, 8 gennaio 1994
                                                 Il Ministro: BARUCCI