MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 1994 

  Riconoscimento  di  titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei
procuratori legali in Italia.
(GU n.17 del 22-1-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la domanda di riconoscimento di Stele' Daniela presentata ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi  nella  seduta
del 2 luglio 1993;
  Ritenuto   che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per  il
riconoscimento;
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Stele'  Daniela Raimonda, nata a Genova il 22 marzo
1963, di avvocato al Barreaux di Nizza, e' riconosciuto quale  titolo
abilitante  per  l'iscrizione  in  Italia  all'albo  dei  procuratori
legali.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita  dal  Consiglio nazionale forense, avanti alla
commissione  nominata  con  decreto  1  dicembre  1993,  secondo   le
modalita' che seguono.
  La prova consistera' in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto civile;
   diritto del lavoro;
   diritto ecclesiastico;
   diritto amministrativo;
   diritto processuale civile;
   diritto processuale penale;
   diritto tributario;
   diritto internazionale privato.
  La prova orale consistera' nella  discussione  di  brevi  questioni
pratiche vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio
nazionale  forense  una  domanda, allegando una copia autenticata del
presente decreto di riconoscimento.
  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente   della
commissione  disporra'  di  dieci punti di merito. Il candidato sara'
ammesso alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta  un
punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti.  L'esame  si  intendera'
superato se il  candidato  avra'  conseguito  in  ciascuna  prova  un
punteggio non inferiore a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 13 gennaio 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO