Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di L'Aquila.(GU n.24 del 31-1-1994 - Suppl. Ordinario n. 18)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di L'Aquila sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi; Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrera' il periodo di gestione a regime di durata decennale; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni; Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unita' organizzativa piu' conveniente ai fini dell'efficienza, economicita' e produttivita' della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale; Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si e' rilevato che la predetta unita' organizzativa e', individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala; Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi; Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalita' per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo; Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato; Decreta: Per la provincia di L'Aquila e' determinato, a decorrere dal 1 gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 1994 Il Ministro: GALLO