Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.29 del 5-2-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e succes- sive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 142 del titolo XIX relativo alla Scuola nazionale di archeologia viene sostituito dal seguente nuovo articolo unico: Art. 142 (Prima scuola di specializzazione in archeologia). - E' istitutita presso l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma la prima scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito). Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: 1) archeologia preistorica e protostorica; 2) archeologia classica; 3) archeologia tardo antica e medievale. La scuola ha la durata di tre anni. In base alle attrezzature e alle strutture disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sessanta per ciascun anno di corso e complessivamente di centottanta iscritti per l'intero corso di studi. All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono la facolta' di lettere e filosofia, il dipartimento di scienze storiche archeologiche e antropologiche dell'antichita'. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie letterarie, in storia e tutela dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonche' i laureati in architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) archeologia subacquea; 2) archeometria; 3) bioarcheologia; 4) elementi di informatica; 5) esegesi delle fonti letterarie; 6) metodologia e tecnica dello scavo; 7) metrologia antica; 8) museologia e museografia; 9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi; 10) teorie e tecniche del restauro; 11) disegno e rilievo; 12) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione; 13) metodi matematici e statistici per la preistoria e l'archeologia. B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica: 1) archeologia e antichita' celtiche; 2) archeologia e antichita' egee; 3) archeologia e antichita' sarde; 4) ecologia preistorica; 5) paleontologia del quaternario; 6) paleontologia umana; 7) paletnologia; 8) etnografia preistorica dell'Africa; 9) protostoria europea; 10) preistoria del vicino e medio Oriente. C) Area dell'archeologia classica: 1) archeologia e storia dell'arte greca e romana; 2) archeologia delle province romane; 3) epigrafia e antichita' greche; 4) epigrafia e antichita' romane; 5) etruscologia e archeologia dell'Italia preromana; 6) epigrafia italica; 7) numismatica greca e romana; 8) topografia di Roma e dell'Italia antica; 9) storia dell'urbanistica del mondo antico; 10) storia greca; 11) storia romana. D) Area dell'archeologia tardo-antica e medioevale: 1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica; 2) archeologia e topografia medioevale; 3) archeologia cristiana; 4) archeologia bizantina; 5) archeologia partica e sessanide; 6) archeologia islamica; 7) epigrafia e antichita' medioevali; 8) numismatica e sfragistica medioevali; 9) paleografia e diplomatica. E) Area giuridica: 1) elementi e diritto amministrativo; 2) estimo; 3) legislazione dei beni culturali con elementi di legislazione urbanistica; 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali. Nell'arco di tre anni vengono tenuti complessivamente undici insegnamenti distribuiti sulla base di un piano di studi proposto da ogni allievo all'inizio del primo anno e modificabile agli inizi degli anni successivi. I piani proposti e le eventuali modifiche debbono essere approvati dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le elezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicativa, sopralluoghi e viaggi d'istruzione. Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto: cinque fra le discipline dell'area corrispondente all'indirizzo prescelto; due fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; tre fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo; uno fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire nel primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attivita' didattica comprende per ogni anno 500 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore. I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo e' costituito da piu' programmi monografici di disci- pline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato all'esame generale dell'anno. Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali programmato e organizzato dalla scuola di intesa con le competenti autorita'. La frequenza delle lezioni delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono obbligatorie. Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola di intesa con le competenti autorita'. Lo scavo verra' condotto da uno o piu' professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attivita' di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Per quanto non disciplinato nel presente statuto si rinvia alla normativa generale sulle scuole di specializzazione dell'Universita' "La Sapienza" di Roma. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 30 ottobre 1993 Il rettore: TECCE