Revisione della misura del sovracanone su impianti idroelettrici.(GU n.39 del 17-2-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220; Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1 gennaio 1982, alla revisione della predetta misura di sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita; Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1933, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941 e 25 gennaio 1990, n. 30248 e 7 agosto 1992, n. 30042, con i quali la suddetta misura fissa e' stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue: dal 1 gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, L. 1.614 per Kw; dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, L. 2.141 per Kw; dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, L. 2.532 per Kw; dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, L. 2.802 per Kw; dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, L. 3.135 per Kw; dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, L. 3.535 per Kw; Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 del 15 novembre 1993, e' stata pubblicata, a cura dell'Istituto nazionale di statistica la variazione percentuale verificatasi nel periodo ottobre 1991-ottobre 1993, nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (gia' indici del costo della vita) nella misura del 9,5 per cento; Considerato, pertanto, che la misura fissa di sovracanone e' da elevare, per il biennio 1994-1995 da L. 3.535 a L. 3.871 per ogni chilowatt di potenza nominale media; Decreta: La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 a L. 3.871 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220. Roma, 1 febbraio 1994 Il Ministro: GALLO