Iscrizione, in deroga al limite di eta' di cui all'art. 119, primo comma, del codice della navigazione, di marittimi che abbiano effettuato navigazione su unita' da traffico di bandiera estera.(GU n.39 del 17-2-1994)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 27 gennaio 1992, con il quale e' stato concesso ai marittimi che avessero navigato per almeno dodici mesi su navi da traffico di bandiera estera, di richiedere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di eta' stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione; Considerato che tuttora persistono i motivi che hanno indotto ad emanare il suddetto decreto ministeriale ed, in modo particolare, una carenza di personale marittimo qualificato; Vista la richiesta in data 29 dicembre 1993, con la quale le organizzazioni sindacali dei marittimi "FILT-CGIL", "FIT-CISL" e "UIL Trasporti" hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione in questione per altri due anni; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni e' consentita a coloro che abbiano compiuto nel quinquennio precedente la data della domanda, almeno dodici mesi di navigazione coperta da contributi previdenziali ed assicurativi su navi da traffico di bandiera estera, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di eta' di 25 anni stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione. Roma, 2 febbraio 1994 p. Il Ministro: SELLITTI