MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 febbraio 1994 

  Iscrizione,  in deroga al limite di eta' di cui all'art. 119, primo
comma,  del  codice  della  navigazione,  di  marittimi  che  abbiano
effettuato navigazione su unita' da traffico di bandiera estera.
(GU n.39 del 17-2-1994)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                          E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 27 gennaio 1992, con il quale  e'  stato
concesso ai marittimi che avessero navigato per almeno dodici mesi su
navi da traffico di bandiera estera, di richiedere l'iscrizione nelle
matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga
al  limite  di  eta' stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice
della navigazione;
  Considerato che tuttora persistono i motivi che  hanno  indotto  ad
emanare il suddetto decreto ministeriale ed, in modo particolare, una
carenza di personale marittimo qualificato;
  Vista  la  richiesta  in  data  29  dicembre  1993, con la quale le
organizzazioni sindacali dei marittimi "FILT-CGIL", "FIT-CISL" e "UIL
Trasporti"  hanno  richiesto  il   rinnovo   dell'autorizzazione   in
questione per altri due anni;
                              Decreta:
  A  decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due
anni e' consentita a coloro  che  abbiano  compiuto  nel  quinquennio
precedente  la  data della domanda, almeno dodici mesi di navigazione
coperta da  contributi  previdenziali  ed  assicurativi  su  navi  da
traffico di bandiera estera, l'iscrizione nelle matricole della gente
di  mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di eta' di
25 anni stabilito  dall'art.  119,  primo  comma,  del  codice  della
navigazione.
   Roma, 2 febbraio 1994
                                             p. Il Ministro: SELLITTI