Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero nel bimestre marzo- aprile 1994.(GU n.49 del 1-3-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalita' di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero; Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate e' stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,05 per cento; Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1994 e' stato determinato nella misura del 10,45 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1994 relativo alle operazioni sopra indicate; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonche' dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1994 e' determinato nella misura del 9,85 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO