Deroga per l'utilizzo del tappo "a fungo" per i vini frizzanti a denominazione di origine.(GU n.55 del 8-3-1994)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine ed in particolare l'art. 4, comma 3, lettera b), che consente apposita deroga ministeriale per la chiusura con tappo "a fungo" ed "a gabbietta" dei vini frizzanti a denominazione di origine, nel rispetto del principio di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992; Viste le istanze presentate dalle ditte interessate, dai consorzi di tutela e dagli enti preposti all'attuazione della disciplina delle denominazioni di origine, intese ad ottenere per alcune denominazioni di origine la deroga di cui trattasi; Ritenuto che sussistono comprovati motivi di ordine tradizionale per l'accoglimento delle istanze sopra citate; Decreta: Articolo unico Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 7 luglio 1993, alle tipologie dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata come appresso indicate e' concessa la deroga per l'utilizzo del "tappo a fungo" per la chiusura dei recipienti, purche' nella presentazione degli stessi recipienti siano rispettate le prescrizioni di cui alla lettera c) del predetto art. 4, comma 3: 1) Bianco di Scandiano; 2) Colli di Parma - Malvasia; 3) Colli Piacentini - Monterosso Val d'Arda, Val Nure, Trebbianino Val Trebbia, Chardonnay, Malvasia, Ortrugo, Pinot grigio; 4) Gavi o Cortese di Gavi; 5) Montello e Colli Asolani - Prosecco; 6) Montuni del Reno; 7) Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e Superiore di Cartizze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 1994 Il Ministro: DIANA