UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.76 del 1-4-1994)

                             IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto della libera Universita' degli studi di Urbino,
approvato con regio decreto  8  febbraio  1925,  n.  230,  modificato
successivamente;
  Veduta  la  deliberazione  in  data  15 ottobre 1992, approvata dal
senato accademico e dal consiglio di amministrazione  nelle  riunioni
del  18  dicembre  1992,  con la quale il consiglio della facolta' di
giurisprudenza ha  proposto,  a  seguito  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale n.  142 del 18 giugno 1992 del decreto rettorale 1
febbraio  1992,  concernente l'istituzione presso l'Universita' degli
studi di Urbino della facolta' di scienze politiche, con il corso  di
laurea  in  scienze  politiche,  la  modifica del vigente statuto nel
senso che al capo III, sezione II "Norme speciali per la facolta'  di
giurisprudenza", venga riformulato l'art. 16 e soppressi gli articoli
19,  20,  21,  22, 23, 24, 25 e 26 relativi all'ordinamento didattico
del corso di laurea in scienze politiche, afferente alla facolta'  di
giurisprudenza;
  Ritenuto  che  le  motivazioni  addotte per tale soppressione siano
meritevoli di accoglimento;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il decreto rettorale 1 febbraio 1992;
  Veduta  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione  universitaria  -
Ufficio II, n. 728 del 3 maggio 1993;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Lo   statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con regio decreto  8  febbraio  1925,  n.  230,  modificato
successivamente, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo
III,  sezione  II "Norme speciali per la facolta' di giurisprudenza",
l'art. 16 e' soppresso e riformulato nel modo che segue:
  "Art. 16. - La facolta' di giurisprudenza conferisce la  laurea  in
giurisprudenza",  e  gli  articoli  19,  20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26,
relativi all'ordinamento didattico del corso  di  laurea  in  scienze
politiche, sono soppressi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 19 maggio 1993
                                                       Il rettore: BO