Proroga del termine per il versamento annuale delle somme che costituiscono il fondo annuale di solidarieta' per la redistribuzione tra comuni, province e comunita' montane degli oneri finanziari sostenuti per il personale in aspettativa sindacale.(GU n.78 del 5-4-1994)
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto interministeriale in data 18 novembre 1993 con il quale sono state stabilite le modalita' di riparto tra gli enti locali del fondo di solidarieta' per la redistribuzione degli oneri per le aspettative per motivi sindacali; Considerato che gli enti locali sono tenuti a versare annualmente entro il 31 marzo 1994 le somme che saranno a ciascuno comunicate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM); Rilevato che le suddette associazioni hanno concordato di prorogare il cennato termine del 31 marzo 1994 al 30 giugno 1994, in quanto la recente pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1994 ha reso insufficiente il periodo rimasto a disposizione per l'attuazione delle complesse operazioni di accertamento degli oneri per aspettative per retribuzioni sindacali; Decreta: Il termine del 31 marzo 1994, previsto per il versamento annuale delle somme che costituiscono il fondo di solidarieta' per la redistribuzione degli oneri per le aspettative per motivi sindacali, e' prorogato al 30 giugno 1994. Roma, 28 febbraio 1994 Il Ministro dell'interno MANCINO p. Il Ministro del tesoro SACCONI