MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 1994 

  Proroga  del  termine  per  il  versamento  annuale delle somme che
costituiscono il fondo annuale di solidarieta' per la redistribuzione
tra comuni, province  e  comunita'  montane  degli  oneri  finanziari
sostenuti per il personale in aspettativa sindacale.
(GU n.78 del 5-4-1994)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto interministeriale in data 18 novembre 1993 con il
quale sono state stabilite le  modalita'  di  riparto  tra  gli  enti
locali  del  fondo di solidarieta' per la redistribuzione degli oneri
per le aspettative per motivi sindacali;
  Considerato che gli enti locali sono tenuti a  versare  annualmente
entro  il  31  marzo  1994 le somme che saranno a ciascuno comunicate
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI),  dall'Unione
province  d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti montani (UNCEM);
  Rilevato che le suddette associazioni hanno concordato di prorogare
il cennato termine del 31 marzo 1994 al 30 giugno 1994, in quanto  la
recente  pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
25  gennaio  1994  ha  reso  insufficiente  il  periodo   rimasto   a
disposizione   per   l'attuazione   delle   complesse  operazioni  di
accertamento degli oneri per aspettative per retribuzioni sindacali;
                               Decreta:
  Il termine del 31 marzo 1994, previsto per  il  versamento  annuale
delle  somme  che  costituiscono  il  fondo  di  solidarieta'  per la
redistribuzione degli oneri per le aspettative per motivi  sindacali,
e' prorogato al 30 giugno 1994.
   Roma, 28 febbraio 1994
                                             Il Ministro dell'interno
                                                     MANCINO
p. Il Ministro del tesoro
        SACCONI