Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.84 del 12-4-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1988, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la delibera della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Firenze in data 25 gennaio 1993 e 11 marzo 1993; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 novembre 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: L'ultimo comma dell'art. 53 relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facolta' di lettere e filosofia viene cosi' riformulato: "Per quanto riguarda le prove della lingua triennale e quadriennale non e' possibile sostenere il terzo esame di lingua e letteratura se prima non sono state superate tutte le prove, scritte e orali, previste per le stesse discipline nel primo e secondo anno di corso". Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 25 febbraio 1994 Il pro-rettore: ZAMPI