Autorizzazione al Servizio per i contributi agricoli unificati di Roma ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva dei certificati di accreditamento dei bollettini di conto corrente postale, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi per i lavoratori agricoli, prodotti a decorrere dal 1 gennaio 1981.(GU n.90 del 19-4-1994)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione; Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Vista la richiesta n. R6913 del 9 ottobre 1992 del Servizio per i contributi agricoli unificati di Roma; Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta - non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974; Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; Sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Articolo unico Il Servizio per i contributi agricoli unificati di Roma e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i certificati di accreditamento dei bollettini di conto corrente postale, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi per i lavoratori agricoli, prodotti a decorrere dal 1 gennaio 1981. Le modalita' di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sara' costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1994 Il Ministro: RONCHEY