Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.91 del 20-4-1994)
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lulotex, con sede in Castellalto (Teramo) e unita' in Castellalto (Teramo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Trapani, con sede in Trapani e stabilimento in Trapani, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio provinciale di Taranto, sede in Taranto e stabilimento in Taranto, per il periodo dal 13 luglio 1993 al 12 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diagramma, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 4 agosto 1993 al 3 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Team Confezioni, con sede in Cazzano di Tramigna (Verona) e stabilimento in Cazzano di Tramigna (Verona), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eliograf, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Nadia, con sede in Oleggio (Novara) e stabilimento in Oleggio (Novara), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forge Nord, con sede in Cividale del Friuli (Udine) e unita' in Cividale del Friuli (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1993 all'8 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia elettro saldo autogena C.E.S.A., con sede in Genova e unita' in Genova, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1993 al 26 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trivelsonda, con sede in Osimo (Ancona) e unita' in Osimo (ancona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 1993 al 27 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurosonda, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 10 dicembre 1993 al 9 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stegagno, con sede in Verona e stabilimento in Verona, per il periodo dal 29 ottobre 1993 al 28 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impianti continui, con sede in Velletri (Roma) e unita' in Velletri (Roma), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 giugno 1993 al 25 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.L.L. Societa' italiana lavorazione legno, con sede in Robbio (Pavia) e stabilimenti in Castelnovetto (Pavia) e Robbio (Pavia), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modulo 3, con sede in Moscufo (Pescara) e stabilimento in Moscufo (Pescara), per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iso Rivolta, con sede in Conversano (Bari) e unita' in Baggiovara-Conversano (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Molaschi di Bassani Gianfranco & C., con sede in S. Lorenzo di Parabiago (Milano) e unita' in S. Lorenzo di Parabiago (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat Geotech - Gruppo Fiat, con sede in Modena e unita' in Lecce-Stupinigi (Torino) e aree amm.ve coll., e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il perido dal 1 gennaio 1994 al 30 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli rettifiche, con sede in Lentate sul Seveso (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1992 al 20 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unita' di Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1 giungo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unita' di Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.