DECRETO 19 aprile 1994
Autorizzazione alla DB vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo vita I, e riassicurativa nel ramo vita V.(GU n.95 del 26-4-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 27 luglio 1993 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la DB vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa nei rami I, e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonche' l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 430814 del 10 marzo 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 7 aprile 1994; Vista la lettera n. 431031 del 30 marzo 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Considerato che la Banca d'America e d'Italia S.p.a. e la DB finanziaria S.p.a., in qualita' di azionisti della DB vita S.p.a., si sono impegnati a non procedere all'alienazione della propria partecipazione nel primo triennio di attivita', nonche' a reintegrare pro quota il fondo di organizzazione in caso di suo utilizzo; Decreta: La DB vita S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I, e assicurativa nel ramo V di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La Banca d'America e d'Italia S.p.a. e la DB finanziaria S.p.a., potranno procedere all'alienazione della propria partecipazione azionaria nel primo triennio di attivita', previa autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20. Art. 2. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla DB vita S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile; 2) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile; 6) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile; 8) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 1); 9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 7); 10) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 9); 11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e femminile; 12) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 11); 13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tasso tecnico 4%); 14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile di cui al precedente punto 13); 15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 4%); 16) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tasso tecnico 4%); 17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tasso tecnico 4%); 18) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 4%); 19) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 15), 16), 17) e 18); 20) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 4%); 21) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 20); 22) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 4%); 23) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 22); 24) tariffe di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 25) tariffe di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 26) tariffe di opzione al termine del differimento su testa singola, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 27) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione; 28) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 27); 29) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 27); 30) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 29); 31) tariffe di assicurazione di capitale a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione; 32) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 31); 33) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione; 34) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 33); 35) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 33); 36) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 35); 37) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione; 38) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 37); 39) tariffe di opzione, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 40) tariffe di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 41) tariffe di opzione al termine del differimento per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 42) tariffe di opzione al termine del differimento per teste di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 43) tariffe di opzione, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 44) tariffe di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 45) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione; 46) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 45); 47) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 45); 48) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 47); 49) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 50) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 49); 51) tariffa di assicurazione mista a premi ricorrenti, comprese le condizioni di applicazione a tasso tecnico 0%; 52) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al precedente punto 51); 53) tariffe di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 53); 55) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 53); 56) tariffe di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 57) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 56); 58) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 56); 59) tariffe di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 56); 60) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della tariffe di cui al precedente punto 59); 61) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 59); 62) tariffe di assicurazione a termine fisso a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 63) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 62); 64) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 62); 65) tariffe di assicurazione a termine fisso a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 62); 66) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 65); 67) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 65); 68) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione; 69) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 68); 70) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 71) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 70); 72) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n -mo del capitale iniziale, a premio annuo costante limitato; 73) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 72); 74) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 72); 75) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n -mo del capitale iniziale, a premio unico; 76) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 75); 77) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 75); 78) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione; 79) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 78); 80) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 81) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 80); 82) coefficienti da applicare ai tassi di premio, annuo od unico, delle forme a capitale decrescente annualmente o di rendita certa in caso di premorienza a rateazione annuale, per ottenere i corrispondenti tassi delle forme con decrescenza sub-annuale del capitale o con rateazione sub-annuale della rendita certa; 83) condizioni speciali di polizza delle assicurazioni temporanee per il caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione; 84) condizioni speciali di polizza delle assicurazioni temporanee per il caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 85) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidita' totale e permanente a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione; 86) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 85); 87) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidita' totale e permanente da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 85); 88) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidita' totale e permanente a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 89) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 88); 90) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione; 91) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 90); 92) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio ed a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo raggiunto, comprese le condizioni di applicazione; 93) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 92); 94) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione; 95) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 94); 96) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte; 97) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 96); 98) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente; 99) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 98); 100) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidita' permanente da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 98); 101) condizioni di applicabilita' a contratti in forma collettiva delle tariffe per assicurazioni individuali in caso di morte o in caso di morte e di invalidita'; 102) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte "garanzia di famiglia - beneficio orfani", comprese le condizioni di applicazione; 103) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 102); 104) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidita' permanente da applicare a contratti stipulati a favore dei dirigenti di aziende industriali da parte di imprese aderenti al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali"; 105) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni regolanti la garanzia del rischio di invalidita' permanente, da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 104); 106) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 107) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva; 108) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 107), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivo pagato; 109) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 107), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali; 110) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di polizze sulla vita stipulate a favore dei propri dipendenti ed agenti; 111) coefficienti di conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 112) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 113) tariffa di capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili per forme individuali (tasso tecnico 4%); 114) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 113); 115) tariffa di capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili per forme collettive (tasso tecnico 4%); 116) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 115); 117) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria e premio unico; 118) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili; 119) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili; 120) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica; 121) condizioni generali di polizza; 122) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata; 123) regolamento della gestione separata denominata "Fondo DB Vita". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 1994 Il direttore generale: CINTI