DECRETO 19 aprile 1994 

  Autorizzazione alla DB vita S.p.a., in Milano, ad  esercitare,  nel
territorio    della    Repubblica,    l'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa nel ramo vita I, e riassicurativa nel ramo vita V.
(GU n.95 del 26-4-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista   la   domanda  in  data  27  luglio  1993  e  le  successive
integrazioni e modificazioni con le quali la DB vita S.p.a., con sede
in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel  territorio
della  Repubblica,  l'attivita'  assicurativa  nei  rami  I,  e  V  e
riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della  tabella  allegata
alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonche' l'approvazione di tariffe
di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  lettera  n.  430814  del  10  marzo  1994  con  la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito il parere espresso  dalla  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private nella riunione del 7 aprile 1994;
  Vista  la  lettera  n.  431031  del  30  marzo  1994  con  la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole alla approvazione delle  tariffe  e  delle  condizioni  di
polizza presentate dalla richiamata impresa;
  Considerato  che  la  Banca  d'America  e d'Italia S.p.a.   e la DB
finanziaria S.p.a., in qualita' di azionisti della DB vita S.p.a., si
sono  impegnati  a  non  procedere  all'alienazione   della   propria
partecipazione nel primo triennio di attivita', nonche' a reintegrare
pro quota il fondo di organizzazione in caso di suo utilizzo;
                              Decreta:
  La   DB  vita  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  e'  autorizzata  ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
e riassicurativa nel ramo I, e assicurativa nel  ramo  V  di  cui  al
punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
  La  Banca  d'America  e d'Italia S.p.a. e la DB finanziaria S.p.a.,
potranno  procedere  all'alienazione  della  propria   partecipazione
azionaria  nel  primo  triennio  di  attivita', previa autorizzazione
dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
                               Art. 2.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  speciali  di polizza presentate dalla DB vita S.p.a., con
sede in Milano:
   1) tariffe di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  differita  a
premio  annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%,
4%), comprese le condizioni  di  applicazione,  per  teste  di  sesso
maschile e femminile;
   2)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui  al  precedente  punto
1);
   3)  tariffe  di  assicurazione  di  rendita  vitalizia differita a
premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico  0%,
3%,  4%),  comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso
maschile e femminile. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe
di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 3);
   5)  tariffe  di  assicurazione  di  rendita  vitalizia differita a
premio unico con controassicurazione  (tasso  tecnico  0%,  3%,  4%),
comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e
femminile;
   6)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui  al  precedente  punto
5);
   7)  tariffe  di  assicurazione  di  rendita  vitalizia differita a
premio annuo costante senza controassicurazione  (tasso  tecnico  0%,
3%,  4%),  comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso
maschile e femminile;
   8)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 1);
   9)  tariffe  di  assicurazione  di  rendita  vitalizia differita a
premio annuo rivalutabile senza  controassicurazione  (tasso  tecnico
0%,  3%,  4%),  comprese  le condizioni di applicazione, per teste di
sesso maschile e femminile. I tassi di premio sono gli  stessi  delle
tariffe di cui al precedente punto 7);
   10)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 9);
   11) tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia  differita  a
premio  unico  senza  controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%),
comprese le condizioni di applicazione, per teste di sesso maschile e
femminile;
   12) condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione,  da  abbinare  alle tariffe di cui al precedente punto
11);
   13)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (tasso tecnico 4%);
   14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa  di  sesso
maschile o di sesso femminile di cui al precedente punto 13);
   15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,   totalmente   o   parzialmente   reversibile   a  favore  del
sopravvivente  -  testa  primaria   di   sesso   maschile   e   testa
reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 4%);
   16) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,   totalmente   o   parzialmente   reversibile   a  favore  del
sopravvivente  -  testa  primaria  di   sesso   femminile   e   testa
reversionaria di sesso maschile (tasso tecnico 4%);
   17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,   totalmente   o   parzialmente   reversibile   a  favore  del
sopravvivente - testa primaria  e  reversionaria  di  sesso  maschile
(tasso tecnico 4%);
   18) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,   totalmente   o   parzialmente   reversibile   a  favore  del
sopravvivente - testa primaria e  reversionaria  di  sesso  femminile
(tasso tecnico 4%);
   19)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  rendita  vitalizia  immediata  a premio unico su un gruppo di due
teste di cui ai precedenti punti 15), 16), 17) e 18);
   20) tariffa di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  per
testa  di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo
per i primi cinque anni e successivamente  vitalizia  (tasso  tecnico
4%);
   21)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui  al
precedente punto 20);
   22)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (tasso tecnico 4%);
   23)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di  cui  al
precedente punto 22);
   24)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per teste di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile  in  modo
certo  per  i  primi  cinque  anni e successivamente vitalizia (tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   25) tariffe di opzione al termine del differimento, per  teste  di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi  dieci  anni  e  successivamente  vitalizia  (tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   26)  tariffe  di  opzione  al  termine  del  differimento su testa
singola, per la conversione della rendita vitalizia  rivalutabile  in
una   rendita   vitalizia   immediata   su  due  teste  totalmente  o
parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa  primaria
di  sesso  maschile  e  testa reversionaria di sesso femminile (tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   27) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio  annuo
costante con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese
le condizioni di applicazione;
   28)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui  al  precedente  punto
27);
   29)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo
rivalutabile con controassicurazione  (tasso  tecnico  0%,  3%,  4%),
comprese  le  condizioni  di applicazione. I tassi di premio sono gli
stessi delle tariffe di cui al precedente punto 27);
   30) condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione,  da  abbinare  alle tariffe di cui al precedente punto
29);
   31) tariffe di  assicurazione  di  capitale  a  premio  unico  con
controassicurazione   (tasso   tecnico   0%,  3%,  4%),  comprese  le
condizioni di applicazione;
   32) condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione,  da  abbinare  alle tariffe di cui al precedente punto
31);
   33) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio  annuo
senza  controassicurazione  (tasso  tecnico  0%, 3%, 4%), comprese le
condizioni di applicazione;
   34) condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione,  da  abbinare  alla tariffa di cui al precedente punto
33);
   35) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio  annuo
rivalutabile  senza  controassicurazione  (tasso tecnico 0%, 3%, 4%),
comprese le condizioni di applicazione. I tassi di  premio  sono  gli
stessi delle tariffe di cui al precedente punto 33);
   36)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui  al  precedente  punto
35);
   37)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico
senza controassicurazione (tasso tecnico 0%,  3%,  4%),  comprese  le
condizioni di applicazione;
   38) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da
abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 37);
   39)  tariffe  di  opzione,  per teste di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale  garantito  alla  scadenza
contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
   40) tariffe di opzione, per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale, in una rendita vitalizia immediata su due
teste   totalmente   o   parzialmente  reversibile  sulla  testa  del
sopravvivente  -  testa  primaria   di   sesso   maschile   e   testa
reversionaria di sesso femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   41)  tariffe  di  opzione al termine del differimento per teste di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del  capitale
garantito  alla  scadenza  contrattuale  in  una rendita rivalutabile
pagabile in modo certo per i  primi  cinque  anni  e  successivamente
vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   42)  tariffe  di  opzione al termine del differimento per teste di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del  capitale
garantito  alla  scadenza  contrattuale  in  una rendita rivalutabile
pagabile in modo certo per  i  primi  dieci  anni  e  successivamente
vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   43)  tariffe di opzione, per la conversione del capitale garantito
alla scadenza contrattuale o  del  valore  di  riscatto  previsto  al
termine  del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita
intera, in una rendita vitalizia  immediata  su  teste  totalmente  o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria di sesso maschile e testa reversionaria di  sesso  femminile
(tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   44) tariffe di opzione, per la conversione del capitale, garantito
alla  scadenza  contrattuale,  o  del  valore di riscatto previsto al
termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a  vita
intera,  in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o
parzialmente  reversibile  sulla  testa  del  sopravvivente  -  testa
primaria  di  sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile
(tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   45) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0%,  3%,  4%)  a
premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;
   46)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alla tariffa di cui  al  precedente  punto
45);
   47)  tariffe  di  assicurazione mista (tasso tecnico 0%, 3%, 4%) a
premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione.  I
tassi  di  premio  sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente
punto 45);
   48) condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola  di
rivalutazione,  da  abbinare  alle tariffe di cui al precedente punto
47);
   49) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0%,  3%,  4%)  a
premio unico, comprese le condizioni di applicazione;
   50)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui  al  precedente  punto
49);
   51) tariffa di assicurazione mista a premi ricorrenti, comprese le
condizioni di applicazione a tasso tecnico 0%;
   52)  condizioni  speciali  di  polizza,  compresa  la  clausola di
rivalutazione, della tariffa di cui al precedente punto 51);
   53) tariffe di assicurazione in caso di  morte  a  vita  intera  a
premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   54)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 53);
   55) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al  precedente
punto 53);
   56)  tariffe  di  assicurazione  in  caso di morte a vita intera a
premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   57) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 56);
   58)  condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente
punto 56);
   59) tariffe di assicurazione in caso di  morte  a  vita  intera  a
premio  annuo  rivalutabile  (tasso  tecnico  0%, 3%, 4%). I tassi di
premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 56);
   60) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione della tariffe di cui al precedente punto 59);
   61)  condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente
punto 59);
   62) tariffe di  assicurazione  a  termine  fisso  a  premio  annuo
costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   63)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 62);
   64) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al  precedente
punto 62);
   65)  tariffe  di  assicurazione  a  termine  fisso  a premio annuo
rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio  sono  gli
stessi delle tariffe di cui al precedente punto 62);
   66)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione, delle tariffe di cui al precedente punto 65);
   67) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al  precedente
punto 65);
   68)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte, a
premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;
   69) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 68);
   70) tariffa di assicurazione temporanea per il caso  di  morte,  a
premio unico, comprese le condizioni di applicazione;
   71) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 70);
   72)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente di 1/n -mo del capitale iniziale,  a
premio annuo costante limitato;
   73)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 72);
   74) condizioni di applicazione della tariffa di cui al  precedente
punto 72);
   75)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente di 1/n -mo del capitale iniziale,  a
premio unico;
   76)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 75);
   77) condizioni di applicazione della tariffa di cui al  precedente
punto 75);
   78)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte di
rendita certa  in  caso  di  premorienza  a  premio  annuo  costante,
comprese le condizioni di applicazione;
   79)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 78);
   80) tariffa di assicurazione temporanea per il caso  di  morte  di
rendita  certa  in  caso  di  premorienza a premio unico, comprese le
condizioni di applicazione;
   81) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 80);
   82)  coefficienti da applicare ai tassi di premio, annuo od unico,
delle forme a capitale decrescente annualmente o di rendita certa  in
caso   di   premorienza   a   rateazione   annuale,  per  ottenere  i
corrispondenti tassi delle  forme  con  decrescenza  sub-annuale  del
capitale o con rateazione sub-annuale della rendita certa;
   83)  condizioni speciali di polizza delle assicurazioni temporanee
per il caso di morte a  capitale  decrescente  periodicamente  di  un
importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno, a premio annuo,
comprese le condizioni di applicazione;
   84)  condizioni speciali di polizza delle assicurazioni temporanee
per il caso di morte a  capitale  decrescente  periodicamente  di  un
importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno, a premio unico,
comprese le condizioni di applicazione;
   85)  tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di
invalidita' totale e permanente a premio annuo costante, comprese  le
condizioni di applicazione;
   86) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 85);
   87)  condizioni  regolanti la copertura del rischio di invalidita'
totale e permanente da abbinare alla tariffa  di  cui  al  precedente
punto 85);
   88)  tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di
invalidita'  totale  e  permanente  a  premio  unico,   comprese   le
condizioni di applicazione;
   89) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui
al precedente punto 88);
   90)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio
annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;
   91) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 90);
   92)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
premio ed  a  capitale  crescente  annualmente  del  5%  dell'importo
raggiunto, comprese le condizioni di applicazione;
   93)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 92);
   94) tariffa di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte  a
capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale a premio
annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;
   95)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 94);
   96) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il  caso  di
morte;
   97)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 96);
   98) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il  caso  di
morte e di invalidita' permanente;
   99)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 98);
  100) condizioni regolanti la copertura del rischio  di  invalidita'
permanente da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 98);
  101)  condizioni  di applicabilita' a contratti in forma collettiva
delle tariffe per assicurazioni individuali in caso  di  morte  o  in
caso di morte e di invalidita';
  102)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per  il caso di morte
"garanzia di famiglia - beneficio orfani", comprese le condizioni  di
applicazione;
  103)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 102);
  104) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il  caso  di
morte e per il caso di morte e di invalidita' permanente da applicare
a  contratti  stipulati a favore dei dirigenti di aziende industriali
da parte di imprese aderenti al "Pool italiano per l'assicurazione di
gruppo morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali";
  105) condizioni speciali di polizza, comprensive  delle  condizioni
regolanti  la  garanzia  del  rischio  di  invalidita' permanente, da
abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 104);
  106) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia  differita,  per
testa  di  sesso  maschile  o di sesso femminile, a premio unico, con
controassicurazione, da utilizzare  per  contratti  emessi  in  forma
collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tasso tecnico
0%, 3%, 4%);
  107)  condizioni  di  polizza  regolanti  le  ipotesi  contrattuali
inerenti le assicurazioni  sulla  vita  non  di  puro  rischio  e  le
operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;
  108) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di
cui  al precedente punto 107), regolanti le aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al  variare
dell'importo del premio complessivo pagato;
  109) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di
cui  al  precedente  punto  107), regolanti le riduzioni che dovranno
essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe  per
contratti individuali;
  110)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti  l'emissione  di
polizze sulla vita  stipulate  a  favore  dei  propri  dipendenti  ed
agenti;
  111)  coefficienti  di  conversione  della  rendita  corrisposta al
termine del differimento da semestrale ad  annuale  o  trimestrale  o
mensile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
  112)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine del differimento (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
  113)  tariffa  di  capitalizzazione  a premio unico con prestazioni
rivalutabili per forme individuali (tasso tecnico 4%);
  114) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 113);
  115) tariffa di capitalizzazione a  premio  unico  con  prestazioni
rivalutabili per forme collettive (tasso tecnico 4%);
  116)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 115);
  117)    condizioni   generali   di   polizza   per   contratti   di
capitalizzazione finanziaria e premio unico;
  118) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;
  119) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni rivalutabili;
  120)  condizioni  particolari di carenza per contratti senza visita
medica;
  121) condizioni generali di polizza;
  122) condizioni generali di polizza per  assicurazioni  di  rendita
vitalizia immediata;
  123)  regolamento  della  gestione  separata  denominata  "Fondo DB
Vita".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 aprile 1994
                                         Il direttore generale: CINTI