Promozione degli investimenti esteri in Italia. (Decreto ministeriale 16 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994).(GU n.99 del 30-4-1994)
1. Premessa. Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, sono stati, tra l'altro, individuati i soggetti istituzionali abilitati ad avanzare richiesta di concorso alle spese di programmi promozionali rivolti ad operatori esteri concernenti l'offerta di aree attrezzate per investimenti produttivi ed e' stata, inoltre, prevista un'apposita Commissione consultiva, per la valutazione, sulla base di specifici criteri di riferimento, delle domande stesse. Sono qui di seguito specificati le procedure, i termini per la presentazione delle domande; indicati i contenuti minimi per l'ammissibilita' delle domande ed i criteri di riferimento per la valutazione delle domande stesse, definiti dalla Commissione, nonche' i termini dell'istruttoria e l'entita' del concorso di spesa di cui all'art. 6 del predetto decreto ministeriale 16 marzo 1994. 2. Procedure e termini. 2.1 Il concorso alle spese di cui all'art. 1 puo' essere concesso ai soggetti indicati dall'art. 2 del suindicato decreto ministeriale 16 marzo 1994. 2.2 Le domande in carta legale redatte dai soggetti di cui al comma precedente dovranno essere: indirizzate all'Istituto nazionale per il commercio estero, via Liszt, 21 - 00144 Roma; sottoscritte dal legale rappresentante dei soggetti stessi, fornendo idonea documentazione al riguardo; presentate entro il 31 agosto 1994, mediante raccomandata postale, facendo fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alle domande dovra' essere allegata documentazione relativa allo stato della pianificazione territoriale comprendente la disciplina urbanistica e territoriale dell'Area attrezzata di cui trattasi, nonche' copia dell'atto costitutivo della stessa e, ove esistano, degli statuti sociali. Deve essere, inoltre, indicata la datazione dell'area attrezzata e, allegata - ove del caso - la documentazione attestante che l'Area di sviluppo industriale rientri tra quelle di cui all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. L'Istituto nazionale per il commercio estero provvedera' a inviare tempestivamente copia delle domande pervenute e della documentazione allegata al Ministero commercio estero, Segreteria commissione promozione investimenti esteri. 2.3 Per quanto riguarda il programma promozionale, del quale potranno essere prese in considerazione solo iniziative da realizzare entro il 31 dicembre 1995, verra' indicata la tipologia di investitori cui esso si rivolge e saranno fornite dettagliate descrizioni degli strumenti di informazione previsti, delle singole iniziative che lo compongono, dei soggetti esecutori, delle modalita' di esecuzione, dei tempi e dei costi preventivati. Dovranno essere indicate le fonti di finanziamento nonche' i risultati che si intendono conseguire nell'orizzonte temporale del programma e i criteri in base ai quali tali risultati potranno essere valutati. 2.4 Per quanto riguarda le caratteristiche dell'Area industriale attrezzata, la domanda dovra' essere corredata da informazioni relative all'Area stessa ed al territorio circostante. Relativamente all'Area attrezzata saranno indicati: la sua dimensione utilizzabile, la sua accessibilita', le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche anche di base, la disponibilita' di spazio (numero e dimensioni dei lotti disponibili, ubicazioni, grado di attrezzatura e di funzionalita' dei servizi ecc.), i costi di insediamento, i prezzi e le modalita' di acquisto dei lotti, i criteri di assegnazione, ecc. Tale descrizione sara' corredata da informazioni relative alle caratteristiche delle industrie installate nell'area in termini di settori merceologici, produzioni, occupazione, ecc., con particolare riferimento a quelle facenti capo a gruppi imprenditoriali esteri. Quando siano presenti nell'Area attrezzata, dovranno essere descritti anche i centri di "servizi reali" e le loro tipologie; altrimenti si dovra' indicare come si supplisce alla loro mancanza e a quella di qualificati "servizi per le imprese" nel territorio del comune o dell'interno territoriale. Per quanto concerne l'intorno territoriale, si dovra' indicare quale o quali citta' siano presenti nella zona che si intende promuovere, le caratteristiche del sistema infrastrutturale territoriale, la qualita' ambientale del territorio (ad esempio citta' principali, risorse ambientali, storico-culturali e di tempo libero, ecc.), le caratteristiche del mercato del lavoro (ad esempio disponibilita' di manodopera nel territorio comunale e nel bacino di pendolarita' considerato, livelli di qualificazione professionale, strutture formative e soggetti responsabili, ecc.), le carattetistiche del mercato delle abitazioni. Dovra' altresi' essere documentata anche la posizione dell'Area in rapporto alle politiche di sostegno allo sviluppo sia comunitarie - secondo la classificazione ai fini degli interventi nei territori dell'obiettivo 1, nonche' degli obiettivi 2 e 5b - che nazionali o locali. La documentazione dovra' essere accompagnata dalla indicazione dei soggetti (il promotore stesso del programma promozionale, o istituzioni pubbliche regionali o locali, o enti specializzati convenzionati o incaricati dal promotore), che assumo l'impegno di informare gratuitamente gli investitori esteri potenziali su tutti i dati e gli elementi analitici e personalizzati di loro specifico interesse riferiti all'eventuale investimento nell'Area. Dovranno altresi' essere indicati sia i soggetti pubblici o imprenditoriali che direttamente o indirettamente possono svolgere nei confronti dei potenziali investitori esteri la funzione di informazione gratuitamente sulle convenienze localizzative offerte dall'area che si propone di promuovere, sia le modalita' di coinvolgimento dei soggetti preposti allo sviluppo economico e territoriale locale, in ispecie quando le aree industriali sono interessate da intese, accordi e contratti di sviluppo. 3. Criteri di riferimento per la valutazione ai fini dell'ammissibilita' al concorso di spesa (quali definiti dalla Commissione ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 marzo 1994). 3.1 Per quanto riguarda i complessi di aree attrezzate sara' fatto riferimento: al grado di articolazione delle aree stesse; ai fattori che determinano le effettive disponibilita' delle singole aree; all'adeguatezza delle dotazioni infrastrutturali e di servizi presenti nelle aree e nei territori circostanti; al grado di avanzamento dei procedimenti decisionali e amministrativi relativi agli interventi ancora da realizzare o completare; alla presenza e qualita' di servizi di accoglienza e assistenza predisposti a favore degli interlocutori potenziali investitori. 3.2 Per cio' che riguarda il programma promozionale sara' fatto riferimento: alla compattezza e sobrieta' dello stesso rispetto agli obiettivi conseguibili entro l'orizzonte temporale previsto; alla coerenza tra le caratteristiche delle aree attrezzate oggetto di promozione e il tipo di interlocutori cui ci si intende rivolgere; al tipo di strumenti previsti nel programma; alla rispondenza tra le informazioni che si intendono trasmettere con il programma e la realta' alla quale si riferiscono. 4. Termini dell'istruttoria ed entita' del concorso di spesa. 4.1 La Commissione di cui in premessa formulera' le proprie valutazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande in merito all'ammissibilita' e all'entita' del concorso alle spese del programma promozionale. Il termine di cui sopra si intende interrotto per il tempo necessario ad acquisire elementi eventualmente richiesti dalla Commissione per completare l'esame delle domande stesse. 4.2 Il concorso alle spese del programma promozionale - il cui preventivo dovra' essere espresso in lire italiane al netto di IVA o di altra tassa locale con l'indicazione del tasso di cambio per gli importi di spesa in valuta estera - non potra' superare il 70% del totale ammesso al beneficio. 4.3 Il Ministero, tramite l'I.C.E., comunichera' le proprie determinazioni circa la richiesta di concorso alle spese ai soggetti interessati entro venti giorni dal completamento dell'istruttoria. 4.4 L'Istituto nazionale per il commercio estero richiedera' ai soggetti beneficiari del concorso alle spese, la documentazione ritenuta necessaria ai fini della sua erogazione. Tale erogazione prevedera' un anticipo del 50% ed un saldo al termine dell'esecuzione del programma promozionale e a presentazione dei relativi rendiconti. 4.5 La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: BARATTA