MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 aprile 1994 

  Promozione  degli   investimenti   esteri   in   Italia.   (Decreto
ministeriale 16 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77
del 2 aprile 1994).
(GU n.99 del 30-4-1994)

1. Premessa.
  Con decreto ministeriale in data 16  marzo  1994  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, sono stati, tra l'altro,
individuati i soggetti istituzionali abilitati ad avanzare  richiesta
di concorso alle spese di programmi promozionali rivolti ad operatori
esteri  concernenti  l'offerta  di  aree  attrezzate per investimenti
produttivi ed e' stata,  inoltre,  prevista  un'apposita  Commissione
consultiva,  per  la  valutazione, sulla base di specifici criteri di
riferimento, delle domande stesse.
  Sono qui di seguito specificati le  procedure,  i  termini  per  la
presentazione   delle   domande;  indicati  i  contenuti  minimi  per
l'ammissibilita' delle domande ed i criteri  di  riferimento  per  la
valutazione delle domande stesse, definiti dalla Commissione, nonche'
i  termini  dell'istruttoria e l'entita' del concorso di spesa di cui
all'art. 6 del predetto decreto ministeriale 16 marzo 1994.
2. Procedure e termini.
  2.1 Il concorso alle spese di cui all'art. 1 puo'  essere  concesso
ai  soggetti indicati dall'art. 2 del suindicato decreto ministeriale
16 marzo 1994.
  2.2 Le domande in carta legale redatte dai soggetti di cui al comma
precedente dovranno essere:
   indirizzate all'Istituto nazionale per il  commercio  estero,  via
Liszt, 21 - 00144 Roma;
   sottoscritte   dal  legale  rappresentante  dei  soggetti  stessi,
fornendo idonea documentazione al riguardo;
   presentate entro il 31 agosto 1994, mediante raccomandata postale,
facendo fede la data di presentazione all'ufficio postale.
  Alle domande dovra' essere allegata  documentazione  relativa  allo
stato  della  pianificazione  territoriale comprendente la disciplina
urbanistica e territoriale  dell'Area  attrezzata  di  cui  trattasi,
nonche'  copia  dell'atto  costitutivo  della stessa e, ove esistano,
degli statuti sociali. Deve essere, inoltre,  indicata  la  datazione
dell'area  attrezzata  e, allegata - ove del caso - la documentazione
attestante che l'Area di sviluppo industriale rientri tra  quelle  di
cui all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
  L'Istituto  nazionale per il commercio estero provvedera' a inviare
tempestivamente copia delle domande pervenute e della  documentazione
allegata   al  Ministero  commercio  estero,  Segreteria  commissione
promozione investimenti esteri.
  2.3 Per  quanto  riguarda  il  programma  promozionale,  del  quale
potranno essere prese in considerazione solo iniziative da realizzare
entro   il   31  dicembre  1995,  verra'  indicata  la  tipologia  di
investitori  cui  esso  si  rivolge  e  saranno  fornite  dettagliate
descrizioni  degli  strumenti di informazione previsti, delle singole
iniziative che lo compongono, dei soggetti esecutori, delle modalita'
di esecuzione, dei tempi e dei costi preventivati.
  Dovranno essere  indicate  le  fonti  di  finanziamento  nonche'  i
risultati  che  si  intendono conseguire nell'orizzonte temporale del
programma e i criteri in base ai quali tali risultati potranno essere
valutati.
  2.4  Per  quanto  riguarda le caratteristiche dell'Area industriale
attrezzata,  la  domanda  dovra'  essere  corredata  da  informazioni
relative all'Area stessa ed al territorio circostante.
  Relativamente   all'Area   attrezzata   saranno  indicati:  la  sua
dimensione  utilizzabile,  la  sua   accessibilita',   le   dotazioni
infrastrutturali  e  tecnologiche anche di base, la disponibilita' di
spazio (numero e dimensioni dei lotti disponibili, ubicazioni,  grado
di  attrezzatura  e  di  funzionalita'  dei servizi ecc.), i costi di
insediamento, i prezzi e  le  modalita'  di  acquisto  dei  lotti,  i
criteri  di  assegnazione,  ecc.  Tale descrizione sara' corredata da
informazioni relative alle caratteristiche delle industrie installate
nell'area   in   termini   di   settori   merceologici,   produzioni,
occupazione,  ecc., con particolare riferimento a quelle facenti capo
a gruppi imprenditoriali esteri.
  Quando  siano  presenti  nell'Area  attrezzata,   dovranno   essere
descritti  anche  i  centri  di  "servizi reali" e le loro tipologie;
altrimenti si dovra' indicare come si supplisce alla loro mancanza  e
a  quella  di qualificati "servizi per le imprese" nel territorio del
comune o dell'interno territoriale.
  Per quanto concerne  l'intorno  territoriale,  si  dovra'  indicare
quale  o  quali  citta'  siano  presenti  nella  zona  che si intende
promuovere,   le   caratteristiche   del   sistema   infrastrutturale
territoriale,  la  qualita'  ambientale  del  territorio  (ad esempio
citta' principali, risorse ambientali, storico-culturali e  di  tempo
libero,  ecc.), le caratteristiche del mercato del lavoro (ad esempio
disponibilita' di manodopera nel territorio comunale e nel bacino  di
pendolarita'  considerato,  livelli  di qualificazione professionale,
strutture   formative   e   soggetti    responsabili,    ecc.),    le
carattetistiche del mercato delle abitazioni.
  Dovra'  altresi' essere documentata anche la posizione dell'Area in
rapporto alle politiche di sostegno allo sviluppo sia  comunitarie  -
secondo  la  classificazione  ai  fini degli interventi nei territori
dell'obiettivo 1, nonche' degli obiettivi 2 e 5b -  che  nazionali  o
locali.
  La  documentazione dovra' essere accompagnata dalla indicazione dei
soggetti  (il  promotore  stesso  del   programma   promozionale,   o
istituzioni  pubbliche  regionali  o  locali,  o  enti  specializzati
convenzionati o incaricati dal promotore), che  assumo  l'impegno  di
informare  gratuitamente gli investitori esteri potenziali su tutti i
dati e gli elementi analitici  e  personalizzati  di  loro  specifico
interesse riferiti all'eventuale investimento nell'Area.
  Dovranno  altresi'  essere  indicati  sia  i  soggetti  pubblici  o
imprenditoriali che direttamente o  indirettamente  possono  svolgere
nei  confronti  dei  potenziali  investitori  esteri  la  funzione di
informazione gratuitamente sulle  convenienze  localizzative  offerte
dall'area   che  si  propone  di  promuovere,  sia  le  modalita'  di
coinvolgimento  dei  soggetti  preposti  allo  sviluppo  economico  e
territoriale  locale,  in  ispecie  quando  le  aree industriali sono
interessate da intese, accordi e contratti di sviluppo.
3.   Criteri   di   riferimento   per   la   valutazione   ai    fini
dell'ammissibilita'  al  concorso  di  spesa  (quali  definiti  dalla
Commissione ai sensi dell'art. 6 del decreto  ministeriale  16  marzo
1994).
  3.1  Per quanto riguarda i complessi di aree attrezzate sara' fatto
riferimento: al grado di articolazione delle aree stesse; ai  fattori
che  determinano  le  effettive  disponibilita'  delle  singole aree;
all'adeguatezza  delle  dotazioni  infrastrutturali  e   di   servizi
presenti  nelle  aree  e  nei  territori  circostanti;  al  grado  di
avanzamento dei procedimenti decisionali  e  amministrativi  relativi
agli  interventi  ancora  da realizzare o completare; alla presenza e
qualita' di servizi di accoglienza e assistenza predisposti a  favore
degli interlocutori potenziali investitori.
  3.2  Per  cio'  che  riguarda il programma promozionale sara' fatto
riferimento: alla compattezza e sobrieta' dello stesso rispetto  agli
obiettivi  conseguibili  entro  l'orizzonte  temporale previsto; alla
coerenza tra le caratteristiche  delle  aree  attrezzate  oggetto  di
promozione e il tipo di interlocutori cui ci si intende rivolgere; al
tipo  di  strumenti  previsti  nel programma; alla rispondenza tra le
informazioni che si intendono  trasmettere  con  il  programma  e  la
realta' alla quale si riferiscono.
4. Termini dell'istruttoria ed entita' del concorso di spesa.
  4.1  La  Commissione  di  cui  in  premessa  formulera'  le proprie
valutazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini  per  la
presentazione   delle   domande   in   merito   all'ammissibilita'  e
all'entita' del concorso alle spese del  programma  promozionale.  Il
termine di cui sopra si intende interrotto per il tempo necessario ad
acquisire  elementi  eventualmente  richiesti  dalla  Commissione per
completare l'esame delle domande stesse.
  4.2 Il concorso alle spese del  programma  promozionale  -  il  cui
preventivo  dovra' essere espresso in lire italiane al netto di IVA o
di altra tassa locale con l'indicazione del tasso di cambio  per  gli
importi  di  spesa  in valuta estera - non potra' superare il 70% del
totale ammesso al beneficio.
  4.3  Il  Ministero,  tramite  l'I.C.E.,  comunichera'  le   proprie
determinazioni  circa la richiesta di concorso alle spese ai soggetti
interessati entro venti giorni dal completamento dell'istruttoria.
  4.4 L'Istituto nazionale per il  commercio  estero  richiedera'  ai
soggetti  beneficiari  del  concorso  alle  spese,  la documentazione
ritenuta necessaria ai fini della  sua  erogazione.  Tale  erogazione
prevedera' un anticipo del 50% ed un saldo al termine dell'esecuzione
del programma promozionale e a presentazione dei relativi rendiconti.
  4.5  La  presente  circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                 Il Ministro: BARATTA