Corresponsione dell'aiuto per l'estensivizzazione della produzione (registro CEE n. 2328/91). Decreto ministeriale n. 64 del 19 febbraio 1991.(GU n.100 del 2-5-1994)
Vigente al: 2-5-1994
1. In applicazione dell'art. 11, punto 1, del regolamento CEE n. 2078/92, il regime di aiuti per l'estensivizzazione della produzione, introdotto con il regolamento CEE n. 2328/91, rimane applicabile, per la campagna 1993-94, nelle sole regioni nelle quali, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo punto 2, non siano ancora entrati in vigore i programmi agroambientali elaborati dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato regolamento CEE n. 2078/92. 2. Le domande di aiuto possono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, in duplice copia, ai competenti uffici regionali e provinciali, utilizzando unicamente gli appositi moduli (moduli E ed E1), anche in fotocopia, reperibili presso i suddetti uffici. 3. Le regioni e le province autonome faranno pervenire una delle due copie della domanda di aiuto al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola - Div. I, entro quarantacinque giorni dalla data ultima di presentazione delle domande. 4. Si ricorda che l'estensivizzazione di cui al regolamento CEE n. 2328/92 ed al decreto ministeriale n. 64/91 puo' aver luogo esclusivamente con metodo quantitativo. 5. Coloro che presentano domanda di aiuto all'estensivizzazione ai sensi del regolamento CEE n. 2328/91 non potranno accedere agli aiuti di cui al regolamento CEE n. 2078/92, per le medesime superfici o U.B.A., fino al termine del periodo d'impegno sottoscritto. 6. La presente circolare sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Il Ministro: DIANA