Disposizioni concernenti gli esponenti degli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.(GU n.103 del 5-5-1994)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; Considerato che il coinvolgimento degli esponenti degli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 356/1990 in indagini penali puo' riflettersi anche sul prestigio e sulla operativita' degli enti ai quali gli esponenti stessi appartengono; Considerati gli orientamenti manifestati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 30 luglio 1993 in materia di onorabilita' degli esponenti delle banche; Considerata l'opportunita' che le medesime regole di correttezza vengano applicate agli enti conferenti, sia per garantire il perseguimento delle finalita' di interesse generale loro proprie sia per la loro qualita' di azionisti rilevanti di societa' bancarie di cui devono assicurare la sana e prudente gestione; Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 marzo 1994; Decreta: 1. Coloro che ricoprono cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 356/1990, che siano raggiunti da una informazione di garanzia devono portare a conoscenza del consiglio di amministrazione o dell'organo avente analoghe funzioni, la circostanza di essere sottoposti a indagini preliminari, specificandone i motivi. Analoga procedura va seguita nell'ipotesi in cui l'esponente abbia assunto la qualita' di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale. 2. I reati per i quali opera l'obbligo di informativa di cui al punto precedente sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e per i quali sia stabilita, in astratto, una pena detentiva superiore, nel massimo, a tre anni; tale criterio temporale si uniforma a quello previsto dalla normativa codicistica quale condizione di applicabilita' delle misure cautelari coercitive (art. 280 del codice di procedura penale) e interdittive (art. 287 del codice procedura penale). 3. Il consiglio di amministrazione dovra' valutare tutti gli elementi di informazione disponibili e assumere le decisioni piu' idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione dell'ente conferente. E' rimessa all'ente conferente l'adozione di ogni cautela per assicurare condizioni di riservatezza all'interessato. 4. Qualora l'esponente sia sottoposto a misure cautelari personali coercitive o interdittive, il consiglio di amministrazione delibera la sospensione dell'interessato dalle funzioni ovvero prende atto dell'autonoma decisione dell'interessato di "autosospendersi". 5. Alla cessazione della misura cautelare l'organo amministrativo effettua una nuova valutazione tesa a verificare se permangono i gravi motivi che diedero luogo alla sospensione. 6. L'organo amministrativo deve in ogni caso rendere esplicite le motivazioni poste a fondamento delle decisioni assunte. L'autorita' di vigilanza ravvisa l'esigenza che le decisioni assunte in materia dall'organo amministrativo ovvero dall'esponente coinvolto, quando quest'ultimo e' anche esponente della societa' bancaria partecipata, siano coerenti con quelle assunte in seno a quest'ultima, nel rispetto delle specificita' delle due istituzioni. Roma, 20 aprile 1994 Il Ministro: BARUCCI