Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie della Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. (Deliberazione n. 7986).(GU n.103 del 5-5-1994)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 10, comma 9 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento; Visto che la Agroalimentare italiana S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 8, della citata legge n. 149 del 1992, deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto relativamente a n. 171.909.835 azioni emesse dalla Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a., pari al 37,88% del capitale sociale; Considerato che in esito all'offerta di cui sopra il flottante della Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. potrebbe ridursi al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992; Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9; Delibera: Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 9 per cento. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 19 aprile 1994 Il presidente: BERLANDA