Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Barco Reale di Carmignano", "Rosato di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano" e proposta del relativo disciplinare di produzione.(GU n.105 del 7-5-1994)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Barco Reale di Carmignano", "Rosato di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Richiesta di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata "Barco Reale di Carmignano", "Rosato di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano" e proposta del relativo disciplinare di produzione. Art. 1. Le denominazioni di origine controllata "Barco Reale di Carmignano", "Rosato di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano" sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano" puo' essere integrata dalle specificazioni occhio di pernice o riserva. Art. 2. Le denominazioni di origine controllata "Barco Reale di Carmignano", "Rosato di Carmignano", "Vin Santo di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e/o "riserva" sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmignano": Sangiovese: dal 65 al 90%; Canaiolo nero: fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 6 al 15%; Trebbiano Toscano, Canaiolo bianco e Malvasia, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze, fino ad un massimo del 5% del totale. "Vin Santo di Carmignano": Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 75%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze, fino ad un massimo del 25%. "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice": Sangiovese: dal 50 al 70%; Malvasia nera: dal 10 al 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze, fino ad un massimo del 30%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano", "Rosato di Carmignano", "Vin Santo di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e/o "riserva" devono essere prodotte nei terreni collinari nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Firenze. Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzoine dei vini "Barco Reale di Carmignano", "Rosato di Carmignano", "Vin Santo di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e/o "riserva" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese, scisti, argillosi ed arenarie. 3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4. Sono esclusi i sistemi espansi. 5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 3 kg. 6. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo delle denominazioni di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmignano" possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. 7. E' vietata ogni pratica di forzatura. 8. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i 100 q.li. 9. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. 10. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata. 11. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo. 12. Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10%. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmignano" ed al 35% sull'uva fresca (al terzo anno d'invecchiamento del vino) per il "Vin Santo di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano riserva". 3. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 4. I vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmignano" possono essere ottenuti dalle uve del "Carmignano" a denominazione di origine controllata e garantita per scelta vendemmiale e, limitatamente al "Barco Reale di Carmignano", per scelta successiva durante il periodo d'invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano". 5. Nella vinificazione delle uve per il "Rosato di Carmignano" l'eventuale contatto del mosto con le parti solide, deve essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui al successivo art. 6. 6. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e puo' essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l'invecchiamento del "Vin Santo di Carmignano" deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore ai 5 ettolitri; l'immissione al consumo del "Vin Santo di Carmignano" non puo' avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; l'immissione al consumo del "Vin Santo di Carmignano riserva" non puo' avvenire prima del 1 novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 17%. Art. 6. 1. Il vino a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rubino vivace, brillante; odore: vinoso con profumo intenso, fruttato; sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: minimo 20 per mille. 2. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosato di Carmignano" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosato piu' o meno carico, a volte con riflessi rubino; odore: fruttato, vinoso piu' o meno intenso, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico; titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: minimo 18 per mille. 3. Il vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il tipo amabile; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui: per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere; per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere; acidita' totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile; acidita' volatile massima: 1,6 per mille; estratto secco netto: minimo 21 per mille. 4. Il vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da rosa intenso a rosa pallido; odore: caldo intenso; sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo; titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 16% di cui 14% svolto; acidita' totale minima: 4 per mille; acidita' volatile massima: 1,6 per mille; estratto secco netto: minimo 26 per mille. Art. 7. 1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. 2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. 4. I vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmignano" devono essere immessi al consumo eslcusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di capacita' non superiore ai 5 litri.