Adeguamento al codice della strada della portata gia' prevista per le autorizzazioni per trasporto di merci per conto di terzi insistenti su autocarri isolati.(GU n.113 del 17-5-1994)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, comma 3; Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 41; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1979, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1224, art. 2, punto 11), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre 1982; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992; Sentito il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; Decreta: Articolo unico Le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi rilasciate per autocarri isolati privi della facolta' di traino consentono l'effettuazione di trasporti entro i limiti di massa complessiva previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, comma 3, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. Roma, 9 maggio 1994 Il Ministro: COSTA