MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 9 maggio 1994 

  Adeguamento  al codice della strada della portata gia' prevista per
le  autorizzazioni  per  trasporto  di  merci  per  conto  di   terzi
insistenti su autocarri isolati.
(GU n.113 del 17-5-1994)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, comma
3;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 41;
  Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1979, n.  157,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1982, n. 1224, art. 2,
punto 11), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre
1982;
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992;
  Sentito  il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per  conto  di  terzi
rilasciate  per  autocarri  isolati  privi  della  facolta' di traino
consentono l'effettuazione di  trasporti  entro  i  limiti  di  massa
complessiva  previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
art. 62, comma 3, cosi'  come  modificato  e  integrato  dal  decreto
legislativo 10 settembre 1993, n.  360.
   Roma, 9 maggio 1994
                                                   Il Ministro: COSTA