Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95.(GU n.114 del 18-5-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente il finanziamento di un programma di costruzione di alloggi per lavoratori; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare: l'art. 1, che individua i contenuti del piano decennale per l'edilizia residenziale in essa considerato, definendo le tipologie fondamentali dell'edilizia realizzata a parziale o totale carico dello Stato; gli articoli 2, 3 e 4, che stabiliscono - rispettivamente - le competenze di questo Comitato, del CER e delle regioni; l'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, che prevede venga riservata una quota non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale; l'art. 3, comma 1, lettera q), che riserva una quota pari al 2% dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita'; l'art. 3, comma 1, lettera r-bis), introdotto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, con tipologia idonea, o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti portatori di handicap; l'art. 31, comma 1, che, alle lettere c), d) ed e), definisce gli interventi, rispettivamente, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica; Visto l'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637; Visti la legge 5 marzo 1990, n. 46, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1991, n. 447, contenente il regolamento di attuazione della legge stessa, e successive modificazioni, che prevedono l'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme in materia di sicurezza degli impianti; Visto l'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che abilita il Comitato esecutivo del CER, integrato per l'occasione da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, a concedere un contributo in conto capitale di 100 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 10 della legge n. 179/92 relative al 1992, per la costruzione, l'ampliamento e il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche per tossicodipendenti; Visto l'art. 18, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che tra l'altro destina, a valere sui fondi di cui al richiamato art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 60/63 relativi all'anno 1992, lire 300 miliardi al finanziamento di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione od in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario per la lotta alla criminalita' organizzata, e vista la delibera 20 dicembre 1991 con la quale questo Comitato ha dato corso agli adempimenti posti a proprio carico dalla norma citata; Visto l'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che, ai commi 1 e 2, prevede la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari ed alla concessione di contributi alle province ed ai comuni, ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprieta' da adibire alla medesima destinazione; Visto l'art. 24, comma 8, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai sensi del quale il CER dispone che una quota dei fondi assegnati per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero venga utilizzata per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, ed in particolare: l'art. 2, comma 1, che per l'edilizia agevolata determina il contributo dello Stato per il triennio 1992-94 in 80 miliardi e dispone che una quota non superiore a lire 10 miliardi venga riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazione a proprieta' divisa od indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio; l'art. 2, comma 2, come sostituito dall'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 4-bis del richiamato decreto-legge n. 462/83 convertito nella legge n. 637/83, un accantonamento pari a lire 170 miliardi per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'art. 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, un accantonamento per provvedere alla concessione della garanzia primaria dello Stato prevista all'art. 6 di cui appresso, un accantonamento pari a lire 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificita' individuati sulla base di accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, destinando una quota non superiore al 30% delle disponibilita' residue ai programmi di cui al successivo art. 16; l'art. 4, che prevede che le regioni, nell'ambito delle disponibilita' loro attribuite per l'edilizia sovvenzionata e agevolata, possano riservare una quota non superiore al 15% per interventi finalizzati alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali e che prevede altresi' che, nell'ambito della suddetta quota, le regioni stesse possano destinare una quota dei fondi di cui alla menzionata legge n. 60/63 alla realizzazione, da parte di cooperative edilizia a proprieta' indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti con le procedure attuative di cui all'art. 55, lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865; l'art. 6, comma 1, che prevede l'erogazione di contributi per interventi di nuova costruzione, di recupero e per quelli destinati alla locazione ai sensi degli articoli 8 e 9, nonche' l'art. 12 che abilita le regioni a concedere contributi anche per il risanamento di parti comuni di fabbricati; l'art. 6, che stabilisce, ai commi 6 e 11, che i mutui in detti commi specificati sono assistiti da garanzia primaria dello Stato, a valere sui fondi di cui all'art. 4-bis del richiamato decreto-legge n. 462/83 convertito nella legge n. 637/83; l'art. 11, che prevede una riserva non inferiore al 30% delle disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata per interventi di recupero da effettuare - ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della citata legge n. 457/78 - sugli immobili nella norma stessa indicati, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili medesimi, l'adeguamento delle relative urbanizzazioni e la realizzazione o l'acquisto di alloggi-parcheggio; l'art. 24, nel quale e' previsto che le regioni trasmettano al Segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale; Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha prorogato al 31 dicembre 1995 il versamento dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 60/63 e che prevede che una somma non superiore a lire 250 miliardi, a valere sui fondi di cui sopra e sulle disponibilita' precedenti non ancora utilizzate, possa essere destinata ad interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui ai provvedimenti nella norma stessa richiamati; Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, che stabilisce una riserva fino a lire 85 miliardi, a valere sui fondi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 60/63, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato nella medesima legge indicato; Visto il richiamato decreto-legge n. 398/93, convertito, con modificazioni, nella legge n. 493/93, ed in particolare: l'art. 7, che statuisce che le regioni interessate da eventi sismici riservino una quota non inferiore al 5% delle disponibilita' assegnate fino alla completa eliminazione delle baracche e degli altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di detti eventi sismici o di altri eventi straordinari; l'art. 9, che prevede che i fondi di cui alla legge n. 60/63 possano essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero effettuati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti per la realizzazione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni; l'art. 11, che riserva una quota in misura non inferiore al 15% delle disponibilita' programmate, a valere sui fondi di cui alla legge n. 60/63, per la realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di recupero urbano previsti dalla norma stessa; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 9, comma 8, riduce il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 179/92, gia' rimodulato dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed ulteriormente rimodulato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994); Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 85, e visti in particolare gli articoli 1 e 4, che sostituiscono - rispettivamente - l'art. 2, comma 5, della legge n. 179/92 e l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 398/93, convertito dalla legge n. 493/93; Vista la propria delibera in data 26 ottobre 1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 gennaio 1979, con la quale sono stati fissati gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale; Vista la propria delibera, datata 8 aprile 1987, n. 223 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, con la quale questo Comitato prevedeva per le regioni la possibilita' di autorizzare gli IACP ad acquisire alloggi degradati da recuperare; Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1991, con la quale questo Comitato prendeva atto che il CER si era impegnato a ridefinire gli indicatori finalizzati alla ripartizione dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica da applicarsi a partire dal 1992; Vista la delibera assunta ai sensi del citato art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, il 26 marzo 1992 dal Comitato esecutivo del CER integrato come indicato nella norma stessa; Considerato che il suddetto Comitato esecutivo, nella seduta dell'8 luglio 1993, ha esaminato un documento contenente le linee guida per la programmazione 1992-1995, approvato nella seduta del 4 agosto successivo e nel quale sono stati ridefiniti gli indicatori per la ripartizione regionale anche in relazione ai risultati della ricerca avviata dal Segretariato generale del CER sulla condizione abitativa in Italia, e considerato altresi' che il citato Comitato esecutivo ha rilevato l'opportunita' di una applicazione progressiva dei nuovi parametri; Vista la delibera adottata dal CER il 4 novembre 1993 e con la quale sono state formulate le proposte per la predisposizione del programma di edilizia residenziale relativo al quadriennio di cui sopra; Visto il parere formulato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993; Preso atto che le riserve in quella sede formulate sono da ritenere superate dagli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto-legge n. 398/93, nonche' dalle considerazioni esposte nella relazione predisposta dal Segretariato generale del CER per questo Comitato il 19 dicembre 1993; Preso atto che il CER ha quantificato in lire 212 miliardi il maggior gettito dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 60/63 realizzatosi nel periodo 1988-91 ed in lire 2.660 miliardi l'importo dei contributi versati nel 1992, stimando in 8.800 miliardi di lire il gettito dei contributi nel triennio 1993-1995; Preso atto che gia' nella richiamata relazione il Segretariato generale del CER proponeva di ripartire tra le regioni l'ammontare del contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 179/92 sulla base dei parametri previsti a regime per l'edilizia agevolata in relazione alle previsioni di riduzione contenute nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1994, allora in avanzata fase di approvazione; Preso atto altresi' che il Segretariato generale del CER, nella citata relazione, ha stimato in lire 5.998 miliardi le disponibilita' ex art. 4-bis del decreto-legge n. 462/83 convertito nella legge n. 637/83, esponendo sia i motivi della differenza rispetto al minor importo indicato nella delibera CER del 4 novembre 1993 sia le modalita' di quantificazione dell'accantonamento relativo alla garanzia primaria dello Stato di cui all'art. 6, commi 6 e 11, della legge n. 179/92 sia, infine, i criteri alla cui stregua effettuare i vari accantonamenti previsti dall'art. 2, comma 2, della menzionata legge n. 179/92 come sopra modificata; Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, recante il medesimo titolo della presente delibera e con la quale veniva sostanzialmente recepita la proposta formulata dal CER nella richiamata delibera del 4 novembre 1993 con taluni adeguamenti resisi necessari in relazione sia a modifiche normative gia' intervenute o allora in itinere sia ad ulteriori esigenze emerse in sede istruttoria anche in vista di una piu' netta distinzione tra riserve e priorita'; Rilevato che la delibera suddetta e' stata registrata dalla Corte dei conti il 22 febbraio 1994, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 31; Considerato che appare opportuno adeguare il contenuto della delibera di cui sopra, che non e' stata pubblicata, alle prescrizioni legislative nel frattempo intervenute al fine di offrire alle regioni ed alle province autonome un aggiornato quadro di riferimento per la formulazione di programmi di propria competenza; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici. Delibera: La delibera adottata da questo Comitato il 21 dicembre 1993 ed avente il medesimo titolo della presente delibera viene integrata e sostituita nel testo seguente: 1. Obiettivi del programma 1992-95. E' approvato un programma quadriennale 1992-95 di edilizia residenziale riguardante: a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti all'acquisizione, al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici ed alla costruzione di abitazioni; b) gli interventi di edilizia agevolata diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla costruzione di abitazioni; c) gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla costruzione di nuove abitazioni, realizzati con finanziamento misto pubblico-privato; d) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica. 2. Programma di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1: finanziamenti e priorita'. 2.1. Il programma quadriennale 1992-95, relativo agli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1 della presente delibera, e' articolato nei due distinti bienni 1992-93 e 1994-95. Alla copertura finanziaria complessiva del programma, stimata in lire 11.672 miliardi, si provvede con il gettito dei proventi dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi al quadriennio considerato, nonche' con il maggior gettito dei contributi realizzato nel periodo 1988-1991. 2.2 Al biennio 1992-1993 e' destinato l'importo di lire 5.532 miliardi. 2.2.1. Sull'importo di cui sopra si operano i seguenti accantonamenti: a) lire 100 miliardi a valere sui proventi dell'anno 1992, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) lire 300 miliardi a valere sui proventi dell'anno 1992, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203; c) lire 250 miliardi, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, a valere sulle risorse residue dei bienni precedenti e sui proventi degli anni 1992-1993; d) lire 85 miliardi a valere sulle eccedenze di lire 212 miliardi maturate nel quadriennio 1988-1991, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992 n. 505. 2.2.2. Sulla restante disponibilita' di lire 4.797 miliardi, si operano le seguenti riserve previste dalla legge 5 agosto 1978 n. 457: a) lire 47,97 miliardi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; b) lire 95,94 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q); c) lire 47,97 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera r-bis), introdotto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2.3. Al biennio 1994-1995 e' destinato l'importo di lire 6.140 miliardi, su cui si operano le seguenti riserve previste dalla legge n. 457/78, richiamata al punto precedente, e successive modifiche: a) lire 61,40 miliardi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f); b) lire 122,80 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q); c) lire 61,40 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera r-bis; 2.4. Le disponibilita' residue di lire 4.605,12 miliardi per il biennio 1992-1993 e di lire 5.894,40 miliardi per il biennio 1994-1995 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella A, che forma parte integrante della presente delibera. 2.5. Le regioni si attengono, ai fini della propria programmazione, alle indicazioni di cui appresso. 2.5.1. Le regioni destinano le risorse alle seguenti tipologie di intervento: a) una quota non inferiore al 30% per gli interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 11 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; b) una quota non inferiore al 15%, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, per la realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dei programmi di recupero urbano definiti dalla norma stessa. 2.5.2. Le regioni interessate da eventi sismici destinano inoltre una quota non inferiore al 5%, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del provvedimento citato alla lettera b) del presente punto, alla costruzione di nuove abitazioni destinate agli occupanti di baracche o di altri locali adibiti ad abitazioni temporanee, occupati in via provvisoria appunto a seguito di eventi sismici o altri eventi straordinari, ed alla eliminazione delle baracche e degli altri locali anzidetti; 2.5.3. Le regioni possono riservare una quota non superiore al 15%, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 179/92, per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali. 2.5.4. Le restanti disponibilita' sono destinate prioritariamente: a) al completamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica avviati e non portati a termine per carenza di finanziamenti, anche in relazione a sopravvenuti maggiori oneri di esproprio; b) all'acquisizione ed alla urbanizzazione primaria e secondaria di aree destinate all'edilizia residenziale pubblica; c) alla formazione ed alla realizzazione di programmi integrati, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179/92; d) al recupero ed alla costruzione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 398/93 convertito nella legge n. 493/93, come integrato dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 85; e) all'incremento del patrimonio abitativo mediante nuove costruzioni ed acquisto di immobili di nuova costruzione; f) all'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, contenente il regolamento di attuazione della legge stessa, e successive modificazioni; g) alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari ed alla concessione di contributi alle province ed ai comuni, ove esistono sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprieta' da adibire alla medesima destinazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 2.6. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 104/92 le regioni, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge stessa, destinano una quota non superiore al 20% dei fondi programmati per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed interventi di recupero. 3. Programma di cui alla lettera b) del punto 1: finanziamenti e priorita'. 3.1. Alla copertura del programma relativo alla lettera b) del punto 1 della presente delibera sono destinati 20 miliardi di lire. 3.1.1. Sul suddetto importo si operano le seguenti riserve: a) lire 0,60 miliardi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 457/78 e successive modificazioni; b) lire 0,40 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q), della citata legge n. 457/78; a) lire 0,40 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera r-bis), della richiamata legge n. 457/78 e successive modificazioni. 3.1.2. L'importo di lire 8,60 miliardi e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella B, che forma parte integrante della presente delibera. La residua disponibilita' di 10 miliardi, a valere sulle annualita' relative al 1995 ed al 1996, verra' ripartita da questo Comitato con successiva delibera, su proposta del CER e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 3.2. Sulle disponibilita', di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, stimate al 31 dicembre 1991 in lire 5.998 miliardi, si operano, ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 179/92 come sostituito dall'art. 10 del decreto-legge n. 398/93 convertito nella legge n. 493/93, i seguenti accantonamenti: a) lire 170 miliardi per il pagamento dei conguagli di cui all'art. 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513; b) lire 200 miliardi per la concessione della garanzia primaria dello Stato prevista dall'art. 6, commi 6 e 11, della legge n. 179/92; c) lire 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificita' individuati sulla base di accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 3.2.1. Gli accantonamenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto precedente sono prelevati, secondo l'allegata tabella C che forma parte integrante della presente delibera, a valere sulle giacenze di ogni singola regione stimate alla data del 31 dicembre 1991. 3.2.2. Sulle restanti disponibilita', le singole regioni quantificano: a) gli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 179/92; b) i maggiori oneri relativi ai programmi regionali di cui ai precedenti bienni. Le restanti disponibilita' sono destinate al programma quadriennale 1992-95, secondo gli indirizzi fissati con la presente delibera. 3.2.3. La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate dal Segretariato generale del CER secondo le procedure in vigore. 3.3. Le regioni si attengono ai fini della propria programmazione, alle indicazioni di cui ai punti successivi. 3.3.1. Le regioni, nell'ambito della propria programmazione, destinano le risorse residue di cui ai punti 3.1.2. e 3.2.2. della presente delibera alle seguenti tipologie di intervento: a) una quota non inferiore al 15%, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 457/78, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale; b) una quota non superiore al 10% per la realizzazione di opere di risanamento di parti comuni di immobili, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 179/92; c) una quota non superiore al 30% per la formazione e la realizzazione dei programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge n. 179/92. 3.3.2. Le regioni interessate da eventi sismici riservano altresi' una quota non inferiore al 5%, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 398/93 convertito nella legge n. 493/93, alla costruzione di nuove abitazioni destinate agli occupanti di baracche o di altri locali adibiti ad abitazioni temporanee, nonche' alla eliminazione delle baracche e degli altri locali anzidetti. 3.3.3. Le regioni possono inoltre destinare una quota non superiore al 15%, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 179/92, per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali. Le regioni possono destinare una quota, nell'ambito di detto accantonamento, alla soluzione di eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficolta' economica. 3.3.4. Le restanti disponibilita' sono destinate prioritariamente: a) al recupero o alla realizzazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 179/92, alla locazione per uso abitativo primario per un periodo non inferiore a otto anni ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprieta' indivisa; b) al recupero o alla realizzazione di alloggi, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 9 della legge n. 179/92, da assegnare in godimento o in locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni, con successivo trasferimento della proprieta'; c) alla realizzazione di interventi da parte di imprese di costruzione o loro consorzi, di cooperative a proprieta' individuale o indivisa o loro consorzi, degli I.A.C.P. e dei comuni, che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta'; d) all'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge n. 46/90 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91 e successive modificazioni. 3.3.5. Per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale agevolata realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 104/92 le regioni possono destinare una quota non superiore al 20% dei fondi programmati per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed interventi di recupero. 3.3.6. Le regioni, in sede di predisposizione dei loro programmi, determinano le quote di risorse da destinare ai contributi di edilizia agevolata secondo le modalita' previste dall'art. 6, comma 4, della legge n. 179/92. 3.3.7. I contributi, a valere sui fondi di cui ai punti 3.1.2 e 3.2.2 della presente delibera, possono essere concessi a cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 179/92 e tenendo conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 1987, recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'accesso dei cittadini comunitari all'edilizia residenziale pubblica, e delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 e recante: "Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato". 4. Disposizioni comuni ai punti 2 e 3. Le regioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 179/92, hanno particolare riguardo a categorie sociali deboli quali anziani, famiglie numerose, immigrati, studenti. Il soddisfacimento del relativo bisogno abitativo puo' essere attuato anche mediante il ricorso a particolari tipologie abitative quali mini-alloggi, alloggi con servizi sociali ad uso collettivo, case-albergo. Le regioni possono prevedere l'assegnazione di alloggi a pluralita' di soggetti, purche' la dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero dei soggetti assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso per ciascun soggetto. 5. Tipologie innovative di intervento di cui ai punti 2 e 3. 5.1. Interventi di recupero e di nuova costruzione. 5.1.1. Gli interventi di recupero di cui all'art. 11 ai sensi della legge n. 179/92 possono essere realizzati su immobili la cui superficie con destinazione residenziale non sia inferiore al 70% della superficie utile complessiva o su immobili non residenziali funzionali alla residenza: i finanziamenti destinati a detti interventi possono essere utilizzati, ove necessario, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni, nonche' per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare. Le regioni, nel cui territorio sono individuate province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, destinano una quota, in misura non inferiore al 70% della riserva operata ai sensi della norma richiamata, ad interventi di edilizia residenziale pubblica localizzati nelle province medesime. Ai fini dell'attivazione degli interventi di recupero puo' essere promossa la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 5.1.2. Gli interventi di recupero e di nuova costruzione di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 398/93 convertito nella legge n. 493/93 ed all'art. 4 della legge n. 85/94, finalizzati alla realizzazione di alloggi da concedere in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni, sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti. Il finanziamento e' concesso a parziale copertura del costo convenzionale. Il CER definira' le modalita' ed i criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonche' per l'individuazione dei locatari. 5.2. Programmi integrati. 5.2.1. I programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge n. 179/92, promossi dai comuni, sono finalizzati alla riqualificazione, anche ambientale, del tessuto urbanistico ed edilizio e sono caratterizzati da una pluralita' di funzioni; dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione; dall'incidenza sulla riorganizzazione urbana; dal possibile concorso di piu' operatori e dal possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche e private. Nella predisposizione dei programmi suddetti i comuni hanno particolare riguardo per: a) l'individuazione delle zone urbane interessate, privilegiando le aree a forte tensione abitativa caratterizzate dalla compresenza di degrado abitativo e sociale; b) le modalita' di finanziamento, al fine di ottenere, a parita' di investimenti pubblici, il massimo dei risultati sul versante dei benefici sociali, con una selezione delle proposte volta a privilegiare quelle che prevedono l'apporto di risorse aggiuntive provenienti da soggetti privati, con garanzie sia sul piano produttivo che gestionale; c) la determinazione delle tipologie di intervento, in modo da prevedere un insieme sistematico di opere relative sia alla residenza sia al tessuto urbano circostante mediante interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, volti alla riqualificazione edilizia, urbana e ambientale; d) la diversificazione delle destinazioni d'uso, contemplando la compresenza di edilizia residenziale e non residenziale (commerciale, terziario, ecc.); e) la diversificazione delle tipologie residenziali, al fine di ottenere una pluralita' di interventi finalizzati alla realizzazione non solo di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, ma anche di alloggi da concedere in locazione con o senza trasferimento differito delle proprieta' e di abitazioni da vendere sul libero mercato. 5.2.2. Al fine di un sollecito avvio delle iniziative finalizzate alla riqualificazione urbana ed ambientale, il sindaco puo' promuovere, per la realizzazione dei programmi integrati di intervento, la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90. 5.3. Programmi di recupero urbano. 5.3.1. I programmi di recupero urbano, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, sono finalizzati al recupero del tessuto edilizio, urbano ed ambientale e sono caratterizzati da: a) un insieme sistematico di opere mirate alla: realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilita' degli impianti e dei servizi a rete; realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione secondaria; edificazione di completamento; integrazione di complessi urbanistici esistenti; inserimento di elementi di arredo urbano; manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici; b) il concorso di risorse economiche pubbliche e private. I programmi di recupero sono proposti al comune da operatori pubblici e privati, anche associati tra loro. 5.3.2. Nella valutazione dei programmi suddetti, i comuni hanno particolare riguardo per: a) l'individuazione delle aree di intervento, privilegiando le localizzazioni in aree ad alta tensione abitativa caratterizzate dalla compresenza di degrado abitativo e sociale e nelle quali il patrimonio edilizio pubblico sia sottoposto ad un effettivo processo di riqualificazione urbanistica ed ambientale; b) le modalita' di finanziamento, al fine di ottenere, a parita' di investimenti pubblici, il massimo dei risultati sul versante dei benefici sociali, con una selezione delle proposte volta a privilegiare quelle che prevedono un maggior apporto di risorse aggiuntive provenienti da soggetti privati, con garanzie sia sul piano produttivo che gestionale. 5.3.3. Le regioni, nel cui territorio sono individuate province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, destinano una quota, in misura non inferiore al 70% della riserva operata ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, ad interventi al servizio del patrimonio di edilizia residenziale pubblica localizzato nelle province medesime. 5.3.4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero puo' essere promossa la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90. Agli accordi di programma concernenti le province di cui al punto 5.3.3, partecipa il Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER. 6. Anagrafe dell'utenza ed iniziative di ricerca, studi e sperimentazione. 6.1. Per la realizzazione dell'anagrafe dell'utenza di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e per iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 457/78 si provvede con gli appositi accantonamenti di cui alla presente delibera. Con successiva delibera questo Comitato, su proposta del CER, procedera' al riparto delle risorse tra i settori di intervento. 6.2. Il CER definira' i termini e le modalita' per la realizzazione delle anagrafi regionali e per l'aggiornamento dei dati gia' inviati, eventualmente nel contesto di una nuova organizzazione dell'anagrafe dell'utenza. 6.3. L'utilizzazione dei fondi da destinare a ricerche, studi e sperimentazione e' effettuata nell'ambito dei seguenti settori: a) programmatorio: la relativa attivita' e' diretta sia all'acquisizione sistematica di ogni elemento di conoscenza del settore abitativo, ivi compreso l'andamento del mercato delle costruzioni, sia alla promozione di indagini finalizzate alla conoscenza della qualita' abitativa della residenza e del tessuto urbano; b) tecnico: il settore tecnico si articola in ricerche ed interventi sperimentali, correlati organicamente tra loro e finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale, al recupero del patrimonio edilizio ed allo studio di tipologie innovative per particolari categorie sociali deboli. A tali fini puo' essere prevista la costituzione di laboratori sperimentali tipologici e tecnologici e puo' essere altresi' prevista, se del caso, la realizzazione delle relative sedi. Gli interventi sperimentali, in relazione alla necessita' di avviare a soluzione i problemi delle aree ad alta tensione abitativa, sono realizzati prioritariamente nell'ambito degli interventi di recupero, dei programmi di recupero urbano, dei programmi integrati di intervento di cui rispettivamente ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 della presente delibera localizzati nelle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti; c) documentativo-informativo: la relativa attivita' e' finalizzata a garantire la diffusione sistematica dei contenuti e dei risultati delle ricerche finanziate dal CER e dell'azione posta in essere dal Segretariato generale del CER. A tal fine detto Segretariato provvede: alla pubblicazione periodica di una riserva specializzata; alla attivazione di iniziative di incontro e di dibattito relative alla politica abitativa; alla promozione di concorsi pubblici finalizzati alla riqualificazione della progettazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica; d) procedurale: l'attivita' e' diretta allo studio ed alla predisposizione di modelli operativi ed organizzativi che consentano l'ottimale realizzazione dei programmi di intervento. 6.4. Le iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale possono essere svolte nell'ambito di iniziative a carattere internazionale. 6.5. Il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica assicureranno i necessari raccordi operativi tra le attivita' di ricerca in corso o da attivarsi da parte dei rispettivi Dicasteri in materia di edilizia residenziale. 7. Interventi straordinari ex art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/78. Gli accantonamenti di cui alla lettera b) dei punti 2.2.2, 2.3 e 3.1.1 della presente delibera sono finalizzati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/78, alla realizzazione di interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale per sopperire alle esigenze piu' urgenti, anche conseguenti a pubbliche calamita', comportanti situazioni di emergenza abitativa da affrontare tempestivamente. I relativi finanziamenti possono essere concessi, in relazione alla natura dell'evento, secondo il seguente ordine di priorita': a) eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, ecc.); b) particolare degrado del patrimonio edilizio esistente pubblico; c) provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo in relazione a particolari situazioni di ordine pubblico. 8. Fattibilita' degli interventi. Per l'attuazione del programma di cui alla presente delibera ed al fine di accertare la fattibilita' degli interventi richiamata all'art. 3, comma 7, della legge n. 179/92, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, possono essere svolte - se del caso - indagini propedeutiche intese a verificare la compatibilita' degli interventi medesimi con la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici: gli accertamenti che si rendano necessari per la tutela di detti interessi sono effettuati a cura dell'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso e l'onere relativo e' posto a carico dei finanziamenti ripartiti con la presente delibera. 9. Procedure. 9.1. Per l'attuazione del programma di cui alla presente delibera si applicano le procedure stabilite dall'art. 3 della legge n. 179/92, come modificato e integrato dall'art. 7 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93. 9.1.1. Le regioni e le province autonome approvano i propri programmi e li trasmettono al CER entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. 9.1.2. Il Segretariato generale del CER, nei successivi trenta giorni, effettua la ricognizione dello stato di attuazione della programmazione regionale ed invita le regioni che risultino inadempienti a fornire ogni utile elemento di valutazione entro trenta giorni. 9.1.3. Decorsi i termini di cui al punto precedente, il Comitato esecutivo del CER pone in essere gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 3, commi 3, 4 e 5, della legge n. 179/92. 9.1.4. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo termine di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 179/92 come modificato dall'art. 7 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, le regioni e le province autonome trasmettono l'elenco degli interventi per i quali non siano iniziati i lavori ovvero danno conferma dell'avvio dei lavori per gli interventi programmati. 9.1.5. Entro il termine fissato al riguardo dall'art. 3, comma 8-bis, della legge n. 179/92, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, le regioni adottano i provvedimenti di rilocalizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori, dandone immediata comunicazione al Segretariato generale del CER. Le regioni, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella seconda parte della norma richiamata, trasmettono al suddetto Segretariato l'elenco dei programmi rilocalizzati per i quali non siano iniziati i lavori. Il Segretariato generale del CER accerta l'ammontare delle somme revocate di diritto ai sensi della disposizione citata: dette somme tornano nelle disponibilita' finaniarie da ripartire tra le regioni. 9.2. Le regioni trasmettono al Segretariato generale del CER una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale ai sensi dell'art. 24 della legge n. 179/92, secondo un apposito schema predisposto dal Segretariato medesimo, fornendo, in particolare, dettagliate notizie in merito agli interventi di recupero, ai programmi integrati di intervento, ai programmi di recupero urbano, agli interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali. Le informazioni raccolte, organizzate ed opportunamente elaborate, costituiscono uno strumento di monitoraggio finalizzato a: a) consentire un controllo di efficacia della spesa pubblica nel settore; b) accrescere la conoscenza del settore, attraverso una attenta valutazione delle esperienze maggiormente significative, innovative e sperimentali; c) mettere a disposizione delle singole regioni un quadro aggiornato e comparato sulle esperienze maggiormente significative, innovative e sperimentali. 10. Verifica sull'ammontare delle disponibilita'. Il Segretariato generale del CER, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, verifica l'ammontare delle disponibilita' affluite nel biennio 1992-1993 e formula al CER eventuali proposte di variazione finanziaria del programma di cui alla delibera stessa ai fini delle definitive determinazioni da parte di questo Comitato. Roma, 16 marzo 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 2 maggio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62 TABELLA A RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI AL PUNTO 2.4. (in miliardi) % Fondi attribuiti Biennio Biennio Biennio Biennio Regioni e province 92/93 94/95 92/93 94/95 - - - - - Piemonte. . . . . . . 7,1367 8,4048 328,6536 495,4125 Valle d'Aosta . . . . 0,1511 0,1626 6,9584 9,5843 Lombardia . . . . . 12,7250 14,0959 586,0015 830,8687 Trento . . . . . . . 1,4250 1,4250 65,6230 83,9952 Bolzano . . . . . . 1,6100 1,6100 74,1424 94,8998 Veneto . . . . . . . 5,5099 5,7345 253,7375 338,0144 Friuli-Venezia Giulia 1,9896 1,9312 91,6235 113,8326 Liguria . . . . . . 2,8247 3,2919 130,0808 194,0378 Emilia-Romagna . . . 4,8828 5,2619 224,8588 310,1574 Toscana . . . . . . 4,9439 5,5453 227,6725 326,8622 Umbria . . . . . . . 1,0931 1,0996 50,3386 64,8148 Marche . . . . . . . 1,7396 1,6988 80,1107 100,1341 Lazio . . . . . . . . 10,6492 10,5524 490,4084 622,0007 Abruzzo . . . . . . . 2,5241 2,4768 116,2378 145,9925 Molise . . . . . . . 0,7837 0,6217 36,0903 36,6455 Campania . . . . . . 11,6412 11,5489 536,0912 680,7384 Puglia . . . . . . . 7,9529 7,1169 366,2406 419,4986 Basilicata . . . . . 1,4788 1,1404 68,1005 67,2197 Calabria . . . . . . 5,5238 4,7926 254,3776 282,4950 Sicilia . . . . . . . 9,8704 8,1017 454,5438 477,5466 Sardegna . . . . . . 3,5445 3,3871 163,2285 199,6492 --------- -------- ---------- ---------- Totale. . . 100,0000 100,0000 4.605,1200 5.894,4000 ------------ TABELLA B RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI AL PUNTO 3.1.2. (in miliardi) Regioni e province % Fondi attribuiti - - - Piemonte . . . . . . . 8,9758 0,7719 Valle d'Aosta . . . . . 0,1948 0,0168 Lombardia . . . . . . . 14,9187 1,2830 Trento . . . . . . . . 1,4250 0,1225 Bolzano . . . . . . . . 1,6100 0,1385 Veneto . . . . . . . . 6,2969 0,5415 Friuli-Venezia Giulia . 2,2796 0,1960 Liguria . . . . . . . 3,5173 0,3025 Emilia-Romagna . . . . 6,6129 0,5687 Toscana . . . . . . . . 6,0096 0,5168 Umbria . . . . . . . . 1,7955 0,1544 Marche. . . . . . . . . 2,1004 0,1806 Lazio . . . . . . . . . 9,8638 0,8483 Abruzzo . . . . . . . . 2,4785 0,2132 Molise . . . . . . . . 0,4730 0,0407 Campania . . . . . . . 10,2402 0,8807 Puglia . . . . . . . . 6,0958 0,5242 Basilicata . . . . . . 0,7696 0,0662 Calabria . . . . . . . 4,0328 0,3468 Sicilia . . . . . . . 6,6298 0,5702 Sardegna . . . . . . . 3,6800 0,3165 -------- ------ Totale. . . 100,0000 8,6000 ------------ TABELLA C RIPARTIZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI DI CUI AL PUNTO 3.2. (in miliardi) Delibera CIPE 30-7-1991 Punto 3.2 Punto 3.2 Punto 3.2 Totale Regioni % Lettera a) Lettera b) Lettera c) accanto- namenti - - - - - - Piemonte . . . 7,7441 13,5770 15,9730 23,0011 52,5511 Valle d'Aosta 0,1965 0,3445 0,4053 0,5836 1,3334 Lombardia . . 13,1295 23,0188 27,0809 38,9965 89,0962 Veneto . . . . 5,1207 8,9777 10,5620 15,2092 34,7489 Friuli-Venezia 2,0486 3,5916 4,2254 6,0846 13,9016 Giulia Liguria. . . . 2,6066 4,5699 5,3764 7,7420 17,6883 Emilia-Romagna 7,8170 13,7048 16,1233 23,2176 53,0457 Toscana. . . . 6,2141 10,8946 12,8172 18,4568 42,1686 Umbria . . . . 2,5243 4,4256 5,2066 7,4975 17,1297 Marche . . . . 2,1790 3,8202 4,4945 6,4719 14,7866 Lazio. . . . . 10,7642 18,8719 22,2022 31,9712 73,0453 Abruzzo. . . . 2,0593 3,6104 4,2475 6,1165 13,9744 Molise . . . . 0,6285 1,1019 1,2963 1,8667 4,2649 Campania . . . 9,7213 17,0435 20,0512 28,8737 65,9684 Puglia . . . . 6,4688 11,3412 13,3425 19,2133 43,8970 Basilicata . . 1,3778 2,4156 2,8419 4,0923 9,3498 Calabria . . . 3,6872 6,4645 7,6052 10,9515 25,0212 Sicilia. . . . 9,8660 17,2972 20,3496 29,3034 66,9502 Sardegna . . . 2,8115 4,9291 5,7990 8,3506 19,0787 ------- -------- -------- -------- -------- Totale. . . 96,9650 170,0000 200,0000 288,0000 658,0000