Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale di Bari.(GU n.116 del 20-5-1994)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: "Riordino della legislazione in materia portuale"; Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge, concernente l'istituzione dell'autorita' portuale nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia; Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge, relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorita'; Ritenuta la necessita' di individuare i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale di Bari; Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale possono essere definiti per quanto possibile con riferimento alle aree demaniali marittime interessate dal Piano regolatore portuale e con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attivita' portuali; Decreta: La circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale di Bari e' costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dal Molo San Cataldo, incluso, fino alla radice del nuovo molo foraneo, inclusa la casa del portuale. Roma, 6 aprile 1994 Il Ministro: COSTA