MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 maggio 1994 

  Modificazione al decreto ministeriale 3 febbraio  1994  concernente
il  regolamento  dei  rapporti  Tesoro-Banca d'Italia per il servizio
finanziario relativo al prestito estero della Repubblica italiana  di
1.000 milioni di ECU, con scadenza nell'anno 2000.
(GU n.118 del 23-5-1994)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  100263  del  4  marzo   1993,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1993, n. 74, con il
quale il Tesoro e' stato autorizzato a  contrarre  con  la  Comunita'
economica europea un prestito per l'importo di 8.000 milioni di ECU o
del  controvalore  in altre divise, da erogarsi in piu' tranches, ed,
in particolare, l'art. 2 con cui si sono stabilite le caratteristiche
della prima tranche del suddetto prestito, suddivisa in due quote, di
ammontare pari a 500 milioni di ECU (triennale) e  2.900  milioni  di
marchi tedeschi (settennale);
  Visti  i  decreti  ministeriali  n.  101252 del 15 ottobre 1993, n.
101269 del 19  ottobre  1993  e  n.  101386  del  10  novembre  1993,
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1993, con
i quali sono state stabilite le caratteristiche della seconda tranche
del suddetto prestito, suddivisa in tre quote, di  ammontare  pari  a
1.000  milioni  di ECU (settennale), 1.000 milioni di marchi tedeschi
(quinquennale), e 475 milioni di  ECU  (quinquennale),  su  cui  sono
intervenuti contratti di swap;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  397186  del  3 febbraio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio  1994,  con
cui  sono  stati regolati i rapporti tra il Ministero del tesoro e la
Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito;
  Considerato che l'art. 3 del  citato  decreto  ministeriale  del  3
febbraio  1994  risulta  inesatto,  a causa di mero errore materiale,
nella parte relativa alla determinazione del tasso  di  interesse  da
applicare sulla suddetta quota di 1.000 milioni di ECU;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
  Ritenuto di doversi provvedere in merito;
                              Decreta:
  L'art.  3  del  decreto ministeriale n. 397186 del 3 febbraio 1994,
viene rettificato come segue:
  Art. 3. - Inoltre in relazione ai  citati  accordi  di  "swap",  la
Banca  d'Italia,  con  le  modalita'  indicate nel successivo art. 4,
rimettera' fino alla scadenza delle singole quote:
   al Credit Suisse, semestralmente, a partire dal 3 maggio 1994,  un
importo  pari  al Libor a sei mesi aumentato di 0,03875% applicato su
1.000 milioni di ECU;
   alla Morgan Guaranty Trust Co., trimestralmente, a partire dal  10
febbraio  1994,  un  importo  pari  al  Libor a tre mesi aumentato di
0,255% applicato su 1.000 milioni di marchi tedeschi;
   alla CEE, semestralmente, a partire dal 25 maggio 1994, un importo
pari al Libor a sei mesi diminuito di 0,31% applicato su 475  milioni
di ECU.
  Ove  il  Tesoro  risulti, per una medesima data, contemporaneamente
creditore e debitore di somme,  i  pagamenti  da  scambiarsi  tra  il
Tesoro  e  le  singole  controparti,  ai sensi dei ripetuti contratti
"swap", avverranno esclusivamente per il saldo netto.
  Il presente decreto sara' inviato per il visto all'Ufficio centrale
di  ragioneria  per  i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 maggio 1994
                                                 Il Ministro: BARUCCI